Cassazione Penale, Sentenza n. 46686/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte del Procuratore, dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di Ciccopiedi Leonardo limitatamente ai capi di imputazione 2) e 15) relativi all'art. 11 del Decreto Legislativo 74/2000. Il ricorrente censura la delimitazione operata dal tribunale del riesame degli atti considerati fraudolenti: sostiene che le condotte contestate costituiscono un'operazione fraudolenta unitaria e che il termine di prescrizione deve decorrere dall'ultimo atto (tra cui la cancellazione dell'entità ADLF EOOD dal registro bulgaro del 16/02/2021 e il contratto di comodato del 15/06/2018), chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali è limitato a profili di violazione di legge e a vizi radicali della motivazione; non è consentito un sindacato di merito sulle valutazioni fattuali e sulla valutazione della "fraudolenza" degli atti salvo che il vizio sia evidente ictu oculi. La censura del ricorrente verteva su valutazioni di fatto e sulla congruità motivazionale del tribunale del riesame, quindi inammissibile in sede di legittimità. Di conseguenza resta confermato il comportamento del tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro rispetto ai capi 2) e 15).
Norme richiamate
Norma che disciplina il rimedio del riesame in materia di misure cautelari; il tribunale del riesame è stato adito ai sensi di questa disposizione.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Individua uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge/errore in iudicando o in procedendo); il ricorrente ha fondato il gravame su tale vizio con riferimento all'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 74/2000.
Regola il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: richiede condotte "fraudolente" finalizzate a sottrarre garanzie patrimoniali; può riguardare atti simulati o atti dispositivi effettivi con elementi di inganno o artificio; ha natura di reato di pericolo (consumazione al primo atto idoneo) e può essere considerato permanente ove la condotta si realizzi con più atti fraudolenti in continuità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro è ammissibile solo per violazione di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento inesistente; non è consentito un normale sindacato di merito sui fatti.
- Nella contestazione dell'art. 11 D.Lgs. 74/2000 è cruciale la prova della "fraudolenza" degli atti: trasferimenti effettivi non sono automaticamente simulati, ma possono essere atti fraudolenti se caratterizzati da inganno o artificio volti a sottrarre garanzie all'Erario.
- Il reato di sottrazione fraudolenta è di pericolo: la consumazione può farsi decorrere dal primo atto idoneo ad eludere l'azione di recupero fiscale; tuttavia, se le condotte sono più atti che compongono un unico disegno fraudolento permanente, la valutazione sulla decorrenza della prescrizione richiede accertamento fattuale.
- Quando si impugna un provvedimento di sequestro, per ottenere riesame in sede di legittimità è più efficace concentrare le doglianze su errori di diritto, vizi procedurali o sulla mancanza/insufficienza della motivazione nei termini che la giurisprudenza ritiene radicali, evitando censure puramente di merito.
- Se si sostiene che più atti costituiscono una unica operazione fraudolenta con effetti sulla prescrizione, è necessario dimostrare il collegamento e la continuità fra gli atti: questa è valutazione di merito riservata al giudice di merito e non sempre sindacabile dalla Cassazione.
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