Cassazione Penale, Ordinanza n. 23704/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 31/05/2024. Nell'atto era indicata una delega al deposito in favore di un avvocato del foro di Trani, ma risulta che tale difensore non era iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione. La Corte ha quindi verificato la ritualità dell'impugnazione alla luce della disciplina vigente dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103/2017, rilevando che il ricorso non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto da un difensore cassazionista. È stato inoltre richiamato il precedente delle Sezioni Unite sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma, nonché la giurisprudenza successiva che ritiene irrilevanti l'autenticazione o la delega al deposito quando manchi la sottoscrizione di un difensore abilitato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103/2017, e perché il difensore indicato per il deposito non era iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'inammissibilità dichiarabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
salvo che la parte non vi provveda personalmente
La modifica introdotta dalla legge n. 103/2017 ha eliminato la possibilità di proporre personalmente il ricorso per cassazione; l'atto deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. sopprimendo la facoltà di ricorso personale in cassazione.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
art. 111, comma 7, Cost.
La Corte richiama la giurisprudenza che ha escluso la violazione del parametro costituzionale per l'obbligo di difesa tecnica in cassazione.
art. 6 CEDU
È richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale già ritenuta manifestamente infondata.
art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
È richiamato come disposizione che ha inciso sulla disciplina del ricorso personale per cassazione.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
È la norma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. eliminando l'inciso che consentiva il ricorso personale.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'irrituale proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione.
- La delega al deposito dell'atto o l'autenticazione della sottoscrizione non sanano il difetto di sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista, poiché l'impugnazione è atto personale e la delega al deposito non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto.
- L'inammissibilità del ricorso per violazione delle forme di proposizione può essere dichiarata senza formalità di procedura, e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali nonché, in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- L'obbligo di difesa tecnica nel giudizio di cassazione è ritenuto compatibile con la Costituzione e con la CEDU, essendo espressione della discrezionalità del legislatore e della particolare qualificazione richiesta in sede di legittimità.
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