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Ordinanza

Ordinanza n. 1351/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 17030/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l’appello. Ha ritenuto sussistenti ragioni eccezionali ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., in considerazione della possibile rilevanza della futura pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, e ha rinviato la discussione del ricorso all’udienza pubblica del 4 giugno 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull’impugnazione della sentenza di primo grado né sulle spese.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione IV, n. 17030/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 17030/2024. Nel corso del giudizio d’appello ha chiesto il rinvio della discussione in attesa della definizione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea disposto dalla stessa Sezione con ordinanza n. 1919/2025. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha aderito all’istanza. La Sezione ha rilevato che i principi che saranno fissati dalla Corte di giustizia, considerati i quesiti posti, potrebbero rilevare anche ai fini della decisione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Consente il rinvio della discussione ad altra udienza quando ricorrono ragioni eccezionali; la Sezione lo ha applicato in relazione alla possibile rilevanza, per la decisione della causa, dei principi di diritto che saranno stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Massime di principio

  • La possibile rilevanza, anche solo prospettica, dei principi che saranno enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un rinvio pregiudiziale può integrare una ragione eccezionale idonea a giustificare il rinvio della discussione di un giudizio amministrativo ad altra udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., quando i quesiti sottoposti alla Corte possono incidere sulla decisione della controversia.
  • Il rinvio della discussione disposto per attendere la definizione di un rinvio pregiudiziale dell’Unione europea ha natura interlocutoria e non comporta, di per sé, alcuna valutazione conclusiva sulla fondatezza dell’appello o sulla legittimità dell’atto controverso.

Come è indicizzato

MaterieRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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