Cassazione Penale, Ordinanza n. 21153/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di una truffa; uno dei ricorrenti contestava anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con i primi due motivi entrambi i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 110 e 640 c.p., sostenendo in sostanza che la vicenda non integrasse una truffa ma un mero illecito civilistico e chiedendo una diversa lettura delle prove. Con il terzo motivo si censurava, sul piano motivazionale, la mancata prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi fossero ripetitivi di questioni già esaminate e correttamente disattese in merito, oltre a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e sorretto da motivazione non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla valutazione delle prove erano meramente reiterative e tendevano a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulle attenuanti generiche, perché relativa al trattamento punitivo e già adeguatamente motivata dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per il concorso di persone nel reato; la Corte non ne ha discusso il contenuto in astratto, ma ha ritenuto non censurabile in cassazione l'accertamento di merito sulla partecipazione concorsuale.
Richiamato quale norma incriminatrice della truffa; la Corte ha confermato che la qualificazione del fatto come truffa, e non come mero illecito civilistico, era stata già correttamente motivata in appello.
Richiamato solo per uno dei ricorrenti; la doglianza è stata ritenuta non scrutinabile perché non adeguatamente confrontata con la motivazione di merito.
Implicitamente richiamato con riferimento alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata prevalenza/equivalenza per attinenza al trattamento sanzionatorio, già motivato in modo sufficiente.
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste per il ricorso inammissibile.
Base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che riproducono censure già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi in modo critico con la motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle risultanze di fatto, salvo che sia dedotto uno specifico travisamento decisivo e processualmente rilevante.
- Quando la sentenza di merito spiega in modo non illogico perché il fatto integra un reato contro il patrimonio e non un mero illecito civilistico, la censura che mira solo a una diversa qualificazione fattuale è inammissibile.
- Le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche, se sorrette da motivazione sufficiente e non illogica in appello, non sono utilmente deducibili in cassazione come vizio motivazionale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- rami
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