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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21153/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di una truffa; uno dei ricorrenti contestava anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con i primi due motivi entrambi i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 110 e 640 c.p., sostenendo in sostanza che la vicenda non integrasse una truffa ma un mero illecito civilistico e chiedendo una diversa lettura delle prove. Con il terzo motivo si censurava, sul piano motivazionale, la mancata prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi fossero ripetitivi di questioni già esaminate e correttamente disattese in merito, oltre a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e sorretto da motivazione non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla valutazione delle prove erano meramente reiterative e tendevano a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulle attenuanti generiche, perché relativa al trattamento punitivo e già adeguatamente motivata dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato; la Corte non ne ha discusso il contenuto in astratto, ma ha ritenuto non censurabile in cassazione l'accertamento di merito sulla partecipazione concorsuale.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice della truffa; la Corte ha confermato che la qualificazione del fatto come truffa, e non come mero illecito civilistico, era stata già correttamente motivata in appello.

  • art. 131 bis c.p.

    Richiamato solo per uno dei ricorrenti; la doglianza è stata ritenuta non scrutinabile perché non adeguatamente confrontata con la motivazione di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Implicitamente richiamato con riferimento alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata prevalenza/equivalenza per attinenza al trattamento sanzionatorio, già motivato in modo sufficiente.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste per il ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che riproducono censure già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi in modo critico con la motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle risultanze di fatto, salvo che sia dedotto uno specifico travisamento decisivo e processualmente rilevante.
  • Quando la sentenza di merito spiega in modo non illogico perché il fatto integra un reato contro il patrimonio e non un mero illecito civilistico, la censura che mira solo a una diversa qualificazione fattuale è inammissibile.
  • Le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche, se sorrette da motivazione sufficiente e non illogica in appello, non sono utilmente deducibili in cassazione come vizio motivazionale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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