Cassazione Penale, Sentenza n. 45495/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte della Corte d'appello, della confisca delle quote della societa' "La Panificazione s.r.l." intestate ad Antonio e Marilena Pianese. I ricorrenti deducono violazione di legge e motivazione apparente: la Corte territoriale avrebbe collegato la societa' all'associazione camorristica per le condotte di un terzo (Giuliano Pianese) senza fornire prova della fittizia intestazione o della effettiva disponibilita' dei beni da parte di quest'ultimo, e senza valutare compiutamente la consulenza tecnica integrativa indicata dalla precedente sentenza di annullamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato il decreto impugnato limitatamente alla conferma della confisca delle quote della Panificazione s.r.l. intestate ad Antonio e Marilena Pianese e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli sul solo punto della confisca delle quote. La Corte ha ritenuto che la confisca richieda la dimostrazione, ai sensi dell'art.24, comma 1, d.lgs. 159/2011, che i beni intestati ai figli fossero in realta' nella titolarita' o disponibilita' del genitore (Giuliano); ha inoltre censurato l'incoerenza motivazionale della Corte territoriale e l'omissione di esame della consulenza tecnica integrativa prescritta dalla precedente pronuncia.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 24, comma 1
Per la confisca di beni intestati a terzi occorre dimostrare che i beni, benché formalmente intestati a questi, siano in realta' nella titolarita' o nella disponibilita' del proposto (es. il familiare coinvolto nell'attivita' illecita). Non e' sufficiente l'assunto generico sulla strumentalita' dell'impresa senza prova della fittizia intestazione o della disponibilita'.
Definisce le categorie soggette a misure patrimoniali e ambienti di riferimento; la sentenza ricorda che i figli (terzi) non rientrano automaticamente nelle stesse categorie e pertanto beneficiano di una tutela che impone onere probatorio sulla effettiva disponibilita' dei beni da parte del soggetto ritenuto contiguo alla criminalita'.
Riguarda aggravanti per il reato di illecita concorrenza di stampo mafioso. L'assenza dell'aggravante nel procedimento penale e' rilevante: diminuisce la forza probatoria dell'affermazione che l'impresa fosse di "stamp0 camorristico" e non puo' costituire da sola fondamento per la confisca senza ulteriori elementi.
Cass. Sez. V, sent. n. 1221/21 (17/12/2020)
sent. n. 1221/21 del 17/12/2020
Precedente della Corte che aveva gia' annullato il decreto di confisca e aveva incaricato il giudice del rinvio di esaminare la consulenza tecnica integrativa. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia rispettato l'indicazione di valutare tale consulenza in relazione anche alla titolarita' delle quote societarie.
Massime di principio
- La confisca di beni intestati a terzi richiede prova specifica che i beni siano nella titolarita' o nella disponibilita' effettiva del soggetto collegato alla criminalita' (non e' sufficiente l'appartenenza familiare).
- Deve esserci un nesso causale e temporale tra l'attivita' delittuosa e la formazione della provvista da cui derivano i beni confiscati; la mera strumentalita' aziendale dichiarata senza riscontri probatori non basta.
- Il giudice deve valutare e motivare espressamente tutti gli elementi di prova rilevanti, incluse le consulenze tecniche disposte in sede di rinvio; omissioni o incoerenze motivazionali giustificano l'annullamento.
- L'assenza di aggravanti di tipo mafioso nel giudizio penale non impedisce automaticamente misure patrimoniali, ma rende piu' stringente l'onere probatorio a carico dell'autorita' che chiede la confisca.
- In situazioni analoghe, per difendere beni intestati a parenti di soggetti accusati di reati associativi e' strategico far emergere la lecita provenienza dei fondi, la reale titolarita' e l'assenza di collegamento di disponibilita' con il soggetto ritenuto contiguo alla criminalita'.
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