Ordinanza n. 504/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 80827 del 19.11.2025; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'abilitazione su una classe di concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitando)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l'abilitazione all'insegnamento, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha ritenuto sussistenti, allo stato del sommario esame cautelare, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, ha considerato non applicabile al caso la sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, poiché il Nivel posseduto non costituisce un titolo estraneo al riconoscimento legale in Romania né è privo di carattere ufficiale, conducendo direttamente all'Adeverinta ministeriale, e la Romania non nega la sua efficacia ai fini della qualificazione. Il Collegio ha inoltre rilevato la necessità di esaminare nel merito la questione del riconoscimento in presenza del solo Nivel I e in assenza del Nivel II, sulla quale la giurisprudenza non è univoca. Ha ritenuto altresì che il Ministero sia intervenuto oltre i termini previsti dall'art. 51 della direttiva 2013/55/UE e comunque oltre un termine ragionevole, sicché non potrebbe fissare propri termini perentori per il completamento della documentazione a corredo della domanda. Il ricorrente è stato comunque invitato a completare rapidamente il Nivel II e a presentare al Ministero l'Adeverinta ministeriale. Il periculum è stato ravvisato nell'incidenza del diniego sugli incarichi lavorativi in essere e sui diritti al lavoro e alla libera circolazione nell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando fumus boni iuris e periculum in mora. Ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ma limitatamente alla conclusione del contratto di lavoro in essere, senza anticipare la decisione sul merito della controversia relativa al riconoscimento del titolo o della formazione professionale. La tutela cautelare è stata circoscritta anche in ragione della necessità di approfondire nel merito la questione del valore del solo Nivel I in assenza del Nivel II. È stata fissata l'udienza pubblica del 9 settembre 2026. Le spese sono state compensate per la non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha applicato ritenendo sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 51 direttiva 2013/55/UE
Il Ministero deve rispettare i termini previsti per il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali; il superamento di tali termini impedisce all'amministrazione di fissare autonomamente termini perentori per il completamento della documentazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione o qualificazione professionale conseguita in un altro Stato membro, un titolo che abbia carattere ufficiale nello Stato di origine e conduca direttamente a un'attestazione ministeriale non può essere considerato, in via cautelare, estraneo al riconoscimento legale o privo di qualsiasi efficacia ufficiale in tale Stato.
- Quando la giurisprudenza non è univoca sulla rilevanza del possesso di una sola parte del percorso formativo richiesto per il riconoscimento professionale, la questione deve essere approfondita nel merito e non può essere definitivamente risolta nella fase cautelare senza adeguata trattazione.
- L'amministrazione competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali non può fissare termini perentori per il completamento della documentazione quando abbia già superato i termini previsti dal diritto dell'Unione europea e comunque un termine ragionevole per la definizione del procedimento.
- La tutela cautelare può sospendere selettivamente gli effetti di un diniego amministrativo quando il provvedimento incida in modo immediato e significativo su rapporti lavorativi in essere e su diritti connessi alla libera circolazione nell'Unione europea, limitando la misura alla conservazione del rapporto fino alla sua conclusione.
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