Cassazione Penale, Ordinanza n. 40594/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990 è rimasta quindi ferma, non essendo stata accolta la richiesta di riqualificazione nel fatto di lieve entità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, assumendo che le circostanze concrete non integrassero una condotta di rilievo tale da escludere l'ipotesi attenuata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale valorizzando l'ingente quantità di sostanza stupefacente rinvenuta e le modalità di confezionamento, elementi ritenuti incompatibili con la lieve entità e indicativi dell'inserimento del ricorrente in un contesto criminale organizzato.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
È la norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello; la sentenza impugnata ha ritenuto integrata la fattispecie base in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La Corte ribadisce che la riqualificazione per lieve entità non è imponibile quando la motivazione di merito valorizza in modo logicamente coerente la notevole quantità di droga e le modalità di confezionamento, incompatibili con un fatto lieve.
Massime di principio
- La richiesta di riqualificazione del fatto in lieve entità in materia di stupefacenti può essere respinta quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente su quantità rilevante della sostanza e sulle modalità di confezionamento, elementi sintomatici di un'attività non occasionale o non marginale.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è manifestamente infondata se tende in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito già compiutamente motivato sul punto dal giudice territoriale.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, la valutazione della lieve entità richiede un apprezzamento complessivo dei dati fattuali; l'esistenza di ingenti quantità di stupefacente e di elementi di inserimento in un contesto organizzato è incompatibile con tale qualificazione.
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