Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22082/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce da una divisione notarile del 1989 relativa a un fabbricato in Manfredonia, nel quale a due fratelli erano state attribuite quote ideali di alcuni cespiti, tra cui il seminterrato/garage e un appartamento al secondo piano. Uno dei fratelli ha poi chiesto la divisione giudiziale del bene, con eventuale assegnazione e, in subordine, vendita. L'altro ha resistito sostenendo che gli atti di compravendita del 1981 e l'atto di divisione del 1989 fossero simulati e che il vero proprietario esclusivo di alcuni cespiti fosse lui, chiedendo anche la restituzione dell'immobile occupato e l'indennità per occupazione senza titolo. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno accolto la ricostruzione del convenuto, qualificando la simulazione come relativa per interposizione fittizia di persona e ritenendo utilizzabile la controdichiarazione sottoscritta dai fratelli. Gli eredi dell'originario attore hanno proposto ricorso per cassazione con tre censure: 1) violazione degli artt. 102 e 183 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei genitori, partecipi degli atti notarili e danti causa; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la domanda riconvenzionale fosse stata di simulazione assoluta e non relativa; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per asserita erronea valutazione della consulenza grafologica e delle critiche mosse alla stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda riconvenzionale come azione di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, non già di simulazione assoluta, e ha affermato che, in tale ipotesi, il venditore non è litisconsorte necessario quando il contratto sia stato integralmente eseguito e non sia dedotto un suo interesse specifico o la sua adesione all'accordo simulatorio. Ha poi escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che il giudice di merito può qualificare la domanda sulla base del contenuto sostanziale della pretesa e non del solo tenore letterale dell'atto. Infine, ha reputato infondate le doglianze sulla c.t.u. grafologica, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e specifico le ragioni dell'adesione all'elaborato peritale e della disattesa delle critiche difensive. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Il litisconsorzio necessario non sussiste, nella simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, se il contratto è stato integralmente eseguito e non è dedotto l'interesse del terzo a partecipare al giudizio o la sua adesione all'accordo simulatorio.

  • art. 183 c.p.c.

    La richiesta di integrazione del contraddittorio deve essere valutata nei termini processuali previsti, ma nel caso concreto la censura è stata comunque respinta perché il litisconsorzio necessario è stato escluso nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando qualifica la domanda secondo il suo contenuto sostanziale, anche se nell'atto è usata impropriamente una diversa etichetta.

  • art. 116 c.p.c.

    Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio possono essere poste a base della decisione se il giudice di merito ne spiega in modo congruo l'attendibilità e confuta specificamente le critiche delle parti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel rito accelerato previsto per il giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso rigettato, è stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1414 c.c.

    La distinzione tra simulazione assoluta e relativa rileva perché la seconda mira a far emergere l'effettiva operazione voluta dalle parti, con effetti diversi rispetto alla prima.

  • art. 788 c.p.c.

    Era stata chiesta in via subordinata la vendita dell'immobile in caso di indivisibilità, ma tale domanda non è stata accolta in quanto assorbita dal rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona, il venditore non è litisconsorte necessario se il contratto è stato integralmente eseguito e non è allegato un suo concreto interesse alla partecipazione al giudizio o la sua adesione all'accordo simulatorio.
  • Il giudice di merito può riqualificare la domanda in base al contenuto sostanziale della pretesa e dei fatti allegati, anche se la parte ha usato un'etichetta giuridica impropria nell'atto processuale.
  • Non integra ultrapetizione la qualificazione della domanda come simulazione relativa quando, dalla complessiva ricostruzione delle allegazioni e delle conclusioni, risulti che la parte mira a far emergere l'effettivo acquirente o proprietario del bene.
  • Le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non impongono l'accoglimento dell'impugnazione se il giudice di merito fornisce una motivazione puntuale sulle ragioni dell'attendibilità dell'elaborato e sull'irrilevanza delle obiezioni difensive.
  • Il rapporto di parentela tra i soggetti non basta, di per sé, a mettere in dubbio l'identificazione grafologica dell'autore di una scrittura privata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.