Cassazione Penale, Sentenza n. 39315/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), sostenendo che la mera fuga non integra il reato senza un "quid pluris" consistente in atti volti ad impedire l'inseguimento; e contestava inoltre il calcolo del termine massimo di prescrizione in relazione al riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma quarto c.p., ritenendo indebita la doppia considerazione della recidiva ai fini della determinazione della pena massima e del relativo aumento del termine prescrizionale (presunto conflitto con il principio del ne bis in idem sostanziale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che dalle sentenze di merito emergesse una condotta non riconducibile alla mera fuga, ma a manovre deliberate (simulazione di arresto seguita da accelerazione e direzione del veicolo verso i militari) idonee a impedire l'atto d'ufficio e a porre in pericolo l'incolumità degli agenti, integrando così l'elemento materiale della violenza previsto dall'art. 337 c.p. Sulla prescrizione, la Corte ha confermato il calcolo operato in appello, aderendo alla giurisprudenza che ammette la considerazione della recidiva reiterata sia ai fini del termine prescrizionale-base (art. 157, comma 2) sia, in presenza di interruzioni, del termine massimo (art. 161, comma 2), senza violare il principio del ne bis in idem. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La Corte ritiene che il reato può integrarsi non solo con la mera fuga ma soprattutto quando la condotta comprenda atti idonei e volontari diretti a impedire il compimento dell'atto d'ufficio o a porre in pericolo l'incolumità degli agenti; manovre deliberate contro gli agenti costituiscono il "quid pluris" necessario
art. 99, comma quarto, cod. pen. (recidiva)
La recidiva reiterata è stata riconosciuta in sede di merito e incide sugli effetti speciali della pena; tale riconoscimento è stato ritenuto legittimo anche ai fini del calcolo prescrizionale secondo la giurisprudenza seguita
art. 157, comma secondo, cod. pen. (determinazione del termine prescrizionale-base)
La Corte ritiene che la recidiva reiterata può essere presa in considerazione per determinare il termine prescrizionale-base
art. 161, comma secondo, cod. pen. (termine massimo di prescrizione)
In presenza di atti interruttivi della prescrizione, la recidiva reiterata può concorrere anche al calcolo del termine massimo di prescrizione senza violare il principio del ne bis in idem, secondo la giurisprudenza cui la Corte ha dato continuità
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e art. 7 d.l. 23 luglio 2021 (procedura cartolare)
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare ai sensi delle norme citate; la Corte ha deciso sulla base degli atti scritti
Massime di principio
- La mera fuga non esclude automaticamente l'integrazione del reato di resistenza: è necessario verificare se vi sia stato un "quid pluris" consistente in condotte dirette a impedire l'atto d'ufficio o a porre in pericolo gli agenti (es. simulazione di arresto seguita da accelerazione contro i militari).
- Se la condotta di guida è deliberatamente idonea a ostacolare l'intervento degli operatori o a metterli in pericolo, i giudici qualificano tale comportamento come violenza/resoence a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 337 c.p.
- Sulle questioni di prescrizione, la giurisprudenza maggioritaria ritiene compatibile l'utilizzo della recidiva reiterata sia per il calcolo del termine prescrizionale-base (art. 157) sia, in presenza di interruzioni, per il termine massimo (art. 161), senza violare il ne bis in idem sostanziale.
- In casi analoghi, per la difesa è utile distinguere chiaramente tra fuga passiva e manovre attive dirette contro gli agenti: acquisire prove (testimonianze, filmati, rilievi) che dimostrino l'effettiva dinamica è cruciale.
- Le contestazioni sul computo della prescrizione richiedono un quadro giurisprudenziale aggiornato: eccezioni basate su pronunce isolate sono difficilmente efficaci contro l'orientamento consolidato citato dalla Corte.
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