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Sentenza

Sentenza n. 388/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR nella parte relativa alla condanna della Prefettura al pagamento delle spese di lite

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR che aveva condannato la Prefettura al pagamento delle spese di lite. La Prefettura, costituendosi, ha dichiarato di avere integralmente eseguito il pagamento. Il ricorrente ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso, ma la rinuncia non è risultata conforme alle prescrizioni dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio, poiché la rinuncia non rispettava le forme prescritte dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. Ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in considerazione dell'integrale pagamento delle spese di lite da parte della Prefettura. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1, 3 e 4, c.p.a.

    "Rinuncia" al ricorso non conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3; improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4

    La rinuncia non conforme alle forme previste dai commi 1 e 3 non consente di dichiarare l'estinzione; quando, per effetto del pagamento, viene meno l'interesse alla decisione, il giudizio può essere dichiarato improcedibile ai sensi del comma 4.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    "improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse"

    L'integrale pagamento delle somme oggetto dell'ottemperanza determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e comporta l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente l'obbligo derivante dal giudicato e viene meno l'interesse del ricorrente alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso non produce l'estinzione del giudizio se non rispetta le forme prescritte dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.; in tale ipotesi, ove sia comunque cessato l'interesse alla decisione per effetto dell'adempimento dell'amministrazione, il giudice dichiara l'improcedibilità ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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