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Sentenza

Sentenza n. 4359/2026 - Milano, Sezione 5

per l’ottemperanza della Sentenza n. 502/2025 emessa dal Tribunale di Pavia

Giustizia amministrativa202601870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 502/2025 del Tribunale di Pavia, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2024/25 e condannato l’amministrazione a renderla disponibile e a corrispondere i relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Pavia n. 502/2025, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2024/25. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto l’adozione degli atti necessari a dare attuazione al giudicato. La sentenza risultava passata in giudicato e il ricorso era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione si è costituita senza contestare la mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza al giudicato. Ha ordinato al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, con ulteriori 60 giorni per adempiere. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    È stato altresì rispettato il termine dilatorio, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 di centoventi giorni (intercorrente tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso).

    Il ricorso per ottemperanza del titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto procedibile perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione ed è documentato l’inadempimento, non contestato dall’amministrazione intimata.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, disciplinando modalità e termine dell’intervento sostitutivo.
  • Non è dovuto compenso al commissario ad acta quando l’attività richiesta rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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