Cassazione Civile, Ordinanza n. 34782/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con una precedente ordinanza, la Corte aveva rigettato il ricorso della società di riscossione e l'aveva condannata alle spese in favore del controricorrente. Tuttavia, nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. era stata chiesta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il procuratore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., deducendo che il dispositivo dell'ordinanza conteneva un errore nella parte in cui indicava la condanna delle spese "in favore del controricorrente" anziché "in favore dell'avvocato dichiaratosi distrattario". La controparte è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso per correzione, richiamando il principio per cui l'istanza di correzione dell'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificata anche alla parte assistita dal difensore antistatario, poiché il difensore agisce in forza della procura originaria nel medesimo giudizio. Ha quindi disposto la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza precedente, sostituendo l'espressione "in favore del controricorrente" con "in favore dell'avvocato dichiaratosi distrattario", e ha rimesso alla Cancelleria gli adempimenti conseguenti.
Norme richiamate
costituisce il rimedio per correggere l'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione; nel caso concreto è stato utilizzato per emendare la statuizione sulle spese.
richiamato per affermare che il difensore agisce nell'ambito della procura già conferita nel giudizio definito dalla pronuncia da correggere, ai fini dell'istanza di correzione.
art. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c.
indicato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
richiamato per gli adempimenti di competenza della Cancelleria successivi alla correzione.
evocato quale sede in cui era stata formulata la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore.
Massime di principio
- L'omessa o erronea indicazione del beneficiario della distrazione delle spese in un provvedimento della Corte di cassazione può essere emendata con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., quando il contenuto della richiesta sia già chiaramente desumibile dagli atti del giudizio.
- L'istanza di correzione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, proposta dal difensore antistatario, non richiede la notificazione anche alla parte assistita, poiché il difensore agisce in forza della procura rilasciata nel giudizio definito dalla pronuncia da correggere.
- Quando dagli atti risulti una richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore, la statuizione che attribuisca le spese alla parte anziché al difensore integra un errore materiale correggibile, non una nuova decisione sul merito delle spese.
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