Cassazione Civile, Ordinanza n. 09898/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice, dipendente a tempo indeterminato di un ente pubblico di ricerca e inquadrata come ricercatore, aveva prestato in precedenza servizio presso lo stesso ente con una serie di contratti a termine fino alla stabilizzazione. In giudizio chiedeva il riconoscimento dell'intera anzianità maturata durante il periodo a termine, l'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente e il pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'ente, negando il riconoscimento della pregressa anzianità sulla base della natura precaria del rapporto e della mancata valutazione del servizio da parte della commissione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva la violazione della disciplina contrattuale collettiva e della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, assumendo che la decisione d'appello avesse illegittimamente discriminato il lavoratore a termine rispetto al lavoratore comparabile a tempo indeterminato, valorizzando circostanze non idonee a integrare una ragione oggettiva di disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in caso di stabilizzazione di un lavoratore già assunto a termine, l'anzianità pregressa deve essere riconosciuta quando le mansioni svolte prima e dopo la stabilizzazione siano identiche, e che la mera natura a termine del rapporto, la formale diversità dei requisiti di accesso o la mancata valutazione del servizio non costituiscono, di per sé, ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento. Poiché la sentenza impugnata non aveva individuato una concreta differenza tra l'attività svolta prima e dopo la stabilizzazione, né altra ragione oggettiva, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, CCNL 5 marzo 1998
la disciplina contrattuale non può essere interpretata in modo da comprimere il principio di non discriminazione del lavoratore a termine rispetto al comparabile a tempo indeterminato quando le mansioni siano identiche.
Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
impone il divieto di disparità di trattamento non obiettivamente giustificata tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato; è direttamente invocabile e il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante.
art. 137, n. 5 del Trattato CE
la riserva in materia di retribuzioni non impedisce al lavoratore a termine di far valere il principio di non discriminazione per ottenere una differenza retributiva.
art. 153, n. 5 TFUE
richiamato come attuale corrispondente della precedente norma del Trattato CE in tema di esclusione dell'intervento UE sulle retribuzioni.
richiamata come riferimento di procedure di stabilizzazione già esaminate dalla giurisprudenza, ma il principio affermato ha valenza generale.
d.lgs. n. 127 del 2003, art. 20, comma 4, lett. a)
la previa attività presso lo stesso ente o presso centri qualificati e la successiva valutazione finale non integrano, da sole, una ragione oggettiva per negare il riconoscimento dell'anzianità pregressa.
Massime di principio
- In materia di impiego pubblico contrattualizzato, il lavoratore stabilizzato ha diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata con contratti a termine quando le mansioni svolte prima e dopo l'immissione in ruolo siano sostanzialmente identiche.
- La mera natura precaria del rapporto pregresso non costituisce una ragione oggettiva sufficiente a giustificare un trattamento retributivo deteriore rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile.
- La diversità di disciplina è legittima solo se fondata su elementi concreti e specifici che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni, non su differenze solo formali di regime contrattuale o di accesso.
- Il mancato svolgimento di una valutazione formale del servizio pre-ruolo non può essere opposto al lavoratore quando tale omissione sia effetto della stessa scelta discriminatoria del datore di lavoro di non considerare quel servizio.
- Quando il miglior trattamento economico dipende sia dall'anzianità sia da una valutazione positiva, il giudice può riconoscere le differenze retributive solo se la valutazione risulti già effettuata; altrimenti deve limitarsi ad accertare la maturazione dell'anzianità e il diritto alla valutazione.
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