Cassazione Penale, Ordinanza n. 06697/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale riferita a una pena detentiva la cui scadenza era indicata al 17 novembre 2025. Nel ricorso, tuttavia, non venivano dedotti specifici vizi del provvedimento impugnato, ma si sollecitava di fatto una nuova valutazione di merito dei presupposti per la concessione della misura alternativa. Nel giudizio di legittimità la Corte ha poi rilevato che il ricorrente risultava scarcerato prima della celebrazione dell'udienza, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, per difetto di attualità e concreta utilità della decisione richiesta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'atto non individuasse specifici profili censurabili dell'ordinanza impugnata e si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre valorizzato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente era stato scarcerato prima dell'udienza, con venire meno dell'utilità concreta e attuale dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che l'interesse a impugnare è condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del diritto di impugnazione; va valutato in chiave utilitaristica, come esigenza di rimuovere uno svantaggio processuale o di conseguire una decisione più favorevole, purché coerente con il sistema processuale.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando non contenga censure specifiche all'ordinanza impugnata e si limiti a sollecitare una rivalutazione del merito dei presupposti della misura richiesta.
- L'interesse a impugnare deve essere concreto, attuale e utilmente perseguibile: manca quando, al momento della decisione, sia venuta meno la situazione giuridica o pratica che il ricorso mirava a modificare.
- La scarcerazione intervenuta prima della decisione sul ricorso può determinare sopravvenuta carenza di interesse, rendendo l'impugnazione priva di utilità concreta.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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