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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12475/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con separati ricorsi, due imputati hanno impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Brescia che aveva applicato le pene concordate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati in materia di stupefacenti. Il motivo dedotto era la violazione dell'art. 129 c.p.p., ritenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare eventuali cause di proscioglimento immediato. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza applicativa della pena richiesta dopo il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza), profili che non risultavano né dedotti né ravvisabili nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo non consentita l'impugnazione proposta avverso la sentenza di patteggiamento per il vizio denunciato ex art. 129 c.p.p., poiché non rientrante nei motivi limitati di ricorso ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    invocato come parametro per sostenere l'obbligo del giudice di rilevare cause di non punibilità, ma ritenuto non deducibile con il ricorso contro patteggiamento nei limiti del caso concreto

  • art. 444 cod. proc. pen.

    disciplina la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera il regime limitato di impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    stabilisce i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la richiesta sia successiva al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è ammissibile dedurre, contro il patteggiamento, censure fondate in via generale sull'art. 129 c.p.p. se esse non si traducano in uno dei vizi specificamente contemplati dalla disciplina speciale delle impugnazioni.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, la Corte verifica anzitutto la riconducibilità del motivo alle categorie tassative di legge, senza poterne ampliare il perimetro per via interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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