Cassazione Civile, Ordinanza n. 33601/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale di una società di capitali da parte del Tribunale di Firenze, confermata in reclamo dalla Corte d'Appello di Firenze. Il giudice di merito ha ritenuto legittimata a proporre l'istanza la creditrice procedente e ha ravvisato lo stato di insolvenza sulla base del mancato pagamento di numerosi debiti, alcuni oggetto di decreto ingiuntivo per importi rilevanti, uno dei quali munito di titolo esecutivo, nonché del patrimonio netto negativo. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 40 CCII in relazione all'art. 115, comma 2, c.p.c., sostenendo che l'istante aveva agito sulla base di un credito non definitivamente accertato e contestato, e che il tribunale non aveva svolto alcuna istruttoria idonea a consentirle di provare fatti estintivi del credito. In sostanza, la ricorrente ha contestato la legittimazione del creditore istante e la mancata considerazione della non definitività del titolo posto a fondamento dell'iniziativa concorsuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello che aveva effettuato un accertamento incidentale del credito del soggetto istante ai soli fini della legittimazione all'istanza di liquidazione giudiziale. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato formatosi in tema di istanza di fallimento, secondo cui non è necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un controllo incidentale della sua apparente sussistenza. Ha inoltre osservato che la ricorrente si era limitata a reiterare contestazioni già esaminate nei gradi di merito, chiedendo in cassazione una nuova valutazione dei fatti, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore di entrambe le controricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata in relazione alla legittimazione del creditore istante; la Corte la legge in continuità con la disciplina previgente, nel senso che non richiede un definitivo accertamento del credito per proporre l'istanza di liquidazione giudiziale.
Richiamato dalla ricorrente come parametro violato, ma non ritenuto decisivo; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio di merito sulla valutazione delle prove tale da fondare il ricorso.
È stata la base dell'inammissibilità del motivo, poiché la censura contrastava con un orientamento consolidato della Corte.
Richiamato come norma che riproduce sostanzialmente il previgente art. 6 l. fall., nel senso che il termine "creditore" comprende anche il soggetto che vanta un credito non necessariamente certo, liquido ed esigibile.
La Corte richiama il consolidato principio formatosi sotto tale disciplina: per l'istanza di fallimento è sufficiente un accertamento incidentale del credito ai fini della legittimazione, senza bisogno di un accertamento definitivo o del titolo esecutivo.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Viene applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'iniziativa per l'apertura di una procedura concorsuale, il creditore istante non deve dimostrare con accertamento definitivo e irrevocabile la propria pretesa: è sufficiente una verifica incidentale della plausibilità del credito, limitata alla legittimazione processuale dell'istante.
- La nozione di "creditore" rilevante per l'istanza di apertura della procedura concorsuale comprende anche il soggetto che vanti un credito non ancora definitivamente accertato, non necessariamente liquido, certo ed esigibile.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o vizi processuali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie già esaminate dai giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore importo del contributo unificato.
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