Cassazione Penale, Ordinanza n. 31609/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura proposta non rientrava tra quelle ammissibili contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e sull'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena finale per un delitto in materia di sostanze stupefacenti, riconoscendo la continuazione con precedenti condanne. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge, lamentando l'erronea ritenuta insussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che, contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., siano deducibili solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre restano inammissibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena non sfocianti in illegalità della sanzione. Poiché il ricorso investiva un profilo non consentito, è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Il concordato in appello determina una rinuncia ai motivi di impugnazione e limita il sindacato di legittimità alle sole questioni inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e all'eventuale illegalità della pena.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., salvo profili di illegalità rilevabili nei limiti consentiti.
Richiamato in funzione comparativa: il patteggiamento ha contenuto diverso dal concordato in appello, poiché investe anche i termini dell'accusa, consentendo un sindacato più ampio.
La Corte lo richiama per evidenziare che le ipotesi di annullamento del concordato in appello sono più ristrette rispetto a quelle previste per il patteggiamento.
In caso di inammissibilità del ricorso, la declaratoria può essere pronunciata senza formalità.
Massime di principio
- Contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello è proponibile ricorso per cassazione solo per vizi che attengono alla formazione del consenso, alla validità del consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione; non sono deducibili questioni già rinunciate con l'adesione al concordato.
- La mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non costituisce, di regola, motivo ammissibile di ricorso avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., poiché il giudizio di legittimità è fortemente delimitato dall'accordo processuale delle parti.
- Nel concordato in appello il controllo della Cassazione sulla pena è ammissibile solo se la sanzione sia illegale, perché fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge; non basta dedurre meri vizi di quantificazione.
- Il concordato in appello ha fisionomia distinta dal patteggiamento: nel primo si rinunciano i motivi di impugnazione, nel secondo l'accordo investe anche il titolo di accusa; perciò il perimetro del ricorso per cassazione è più ampio nel patteggiamento che nel concordato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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