Cassazione Penale, Ordinanza n. 13614/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata di merito, che aveva qualificato il fatto come rapina impropria e aveva applicato la recidiva, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi per cassazione erano proposti nell'interesse di due imputati condannati in appello per una rapina. Con il primo motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto da rapina aggravata, contestata ai sensi degli artt. 110, 99, 628, commi primo, secondo e terzo, n. 1 e 3-bis, c.p., a furto con violenza sulla cosa e resistenza, ai sensi degli artt. 110, 624 e 337 c.p. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa esclusione della recidiva contestata. La Corte ha rilevato che entrambe le doglianze riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione esauriente, traducendosi in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. In particolare, quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha ribadito che nella rapina impropria la nozione di immediatezza non va intesa in senso meramente spazio-temporale, ma come unitarietà dell'azione tra sottrazione, inseguimento/rintraccio e uso di violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità o impedire la ripresa del possesso del bene.
Norme richiamate
"immediatezza"; "nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono বাস্তrealizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato"
Per la rapina impropria non è richiesta una contestualità spazio-temporale rigorosa tra sottrazione e violenza/minaccia; è sufficiente che le attività siano inserite in un'unica sequenza causale e funzionale, senza soluzione di continuità, diretta a mantenere il possesso del bene o ad assicurare l'impunità.
Richiamato solo come base normativa della recidiva contestata e applicata in appello.
Richiamato come norma invocata per la riqualificazione del fatto in furto.
Richiamato come norma invocata per la riqualificazione del fatto in resistenza a pubblico ufficiale.
Richiamato per il concorso di persone nel reato nella contestazione e nella richiesta riqualificazione.
art. 628, commi primo, secondo e terzo, n. 1 e 3-bis, c.p.
Norma contestata a titolo di rapina aggravata; la Corte ha confermato la qualificazione in rapina impropria sulla base della continuità dell'azione criminosa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite doglianze che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione immune da vizi logici.
- La qualificazione come rapina impropria non richiede che la violenza o la minaccia seguano immediatamente in senso strettamente cronologico la sottrazione, essendo sufficiente che la reazione violenta si collochi in un contesto unitario di fuga, inseguimento o sottrazione alla cattura, senza soluzione di continuità funzionale rispetto all'impossessamento.
- Ai fini della rapina impropria, il requisito dell'immediatezza va letto in senso ampio e unitario: rileva l'assenza di interposizione di fatti, persone o cose che spezzino la sequenza tra sottrazione e violenza/minaccia.
- La recidiva, quando contestata e applicata sulla base della specificità dei precedenti e della gravità della condotta, non può essere efficacemente censurata in cassazione con una diversa lettura del merito priva di specifici vizi di legittimità.
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