Cassazione Penale, Ordinanza n. 32126/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della proposta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena dell'imputato in un anno di reclusione, confermando nel resto la decisione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. Ha lamentato che la Corte d'appello non avesse esplicitato le ragioni della decisione e avesse operato un mero e acritico rinvio alla motivazione del primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili soltanto le censure riguardanti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e il contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le doglianze concernenti la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., oltre ai motivi rinunciati e ai vizi relativi alla determinazione della pena non tradottisi nell'illegalità della sanzione. Poiché la sentenza impugnata dava atto della proposta di concordato, dell'accordo delle parti sulla pena e della valutazione di congruità dell'accordo da parte della Corte d'appello, la censura proposta non rientrava tra quelle consentite. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Nel giudizio definito mediante concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato alle censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo.
condizioni di proscioglimento
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dalla norma non può essere dedotta con ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., secondo il principio applicato dalla Corte.
senza formalità di procedura
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio definito mediante concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure riguardanti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della pronuncia rispetto al contenuto dell'accordo.
- Nel concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché quelle riguardanti vizi della determinazione della pena che non abbiano prodotto una sanzione illegale, cioè estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Quando la sentenza di appello dà atto della proposta di concordato, dell'accordo delle parti sulla pena e della valutazione di congruità dell'accordo, non è ammissibile una censura generica fondata sul difetto di motivazione o sul mero rinvio alla decisione di primo grado, se essa non investe uno degli specifici profili deducibili in cassazione nel concordato in appello.
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