Sentenza del 15/12/2015 n. 1434 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Indagini finanziarie - versamenti di contanti - prova contraria - capienza rispetto nei volumi dichiarati - art. 32, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 ai versamenti di contanti individuati tramite indagini finanziarie. Ha sostenuto che tali versamenti non potessero essere considerati ricavi o compensi non dichiarati nella misura in cui risultavano già ricompresi e giustificati dal maggiore volume d'affari dichiarato, e quindi già assoggettati a tassazione.
La decisione
La contestazione è stata accolta nei limiti indicati. È stato affermato che la presunzione dell'art. 32 non opera per gli importi dei versamenti bancari coperti dal volume d'affari spontaneamente dichiarato dal contribuente. Tali somme devono ritenersi giustificate, poiché già ricomprese nella base imponibile dichiarata e sottoposte a tassazione. La presunzione può invece operare, in linea generale, soltanto per le movimentazioni eccedenti gli importi fiscalmente dichiarati e non adeguatamente spiegate.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
La presunzione relativa alle movimentazioni bancarie consente di considerare i versamenti non giustificati come ricavi o compensi non dichiarati, salva prova contraria.
La presunzione non può essere applicata automaticamente anche alle somme già comprese nel volume d'affari dichiarato e quindi già sottoposte a imposizione. I versamenti sono contestabili, sotto questo profilo, solo per la parte eccedente gli importi fiscalmente dichiarati o comunque non adeguatamente giustificata.
Massime di principio
- Nelle indagini finanziarie, il contribuente può superare la presunzione sui versamenti dimostrando che le somme sono già comprese nei ricavi o compensi dichiarati e sono state conseguentemente tassate.
- La verifica deve essere effettuata confrontando gli importi dei versamenti con il volume d'affari dichiarato: la presunzione non dovrebbe colpire la parte coperta dagli importi dichiarati, ma solo l'eventuale eccedenza.
- La mera presenza di versamenti in contanti non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'esistenza di ricavi occultati quando la loro entità è compatibile con i ricavi già dichiarati.
- È opportuno conservare documentazione contabile e bancaria idonea a collegare i versamenti ai ricavi dichiarati, poiché la prova della riconducibilità delle somme grava, in concreto, sul contribuente che intende superare la presunzione.
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