Sentenza del 15/12/2015 n. 657 - Comm. Trib. Prov. Pavia
ICI - Area asservita ad uso pubblico a destinazione parcheggio - Astratta edificabilità dell'area - Sussistenza del presupposto impositivo - Legittimità del diniego al rimborso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso è stato ritenuto legittimo. L'area deve essere considerata edificabile in ragione della sua astratta o potenziale edificabilità, anche se gravata da un vincolo di asservimento ad uso pubblico con destinazione a parcheggio. Tale vincolo non elimina la vocazione edificatoria del terreno, ma incide soltanto sulla concreta possibilità di trasformazione e, quindi, sulla determinazione del valore venale e della base imponibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che l'area, asservita ad uso pubblico e destinata a parcheggio, non fosse concretamente edificabile e quindi non potesse essere assoggettata all'ICI come area edificabile. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504/1992 e, in particolare, se i vincoli o le destinazioni urbanistiche limitative dell'edificazione escludessero il presupposto impositivo.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La nozione di area edificabile è ampia ed è ispirata alla mera potenzialità edificatoria.
Ai fini dell'ICI è sufficiente la potenzialità edificatoria dell'area; non è necessario che l'edificazione sia pienamente libera o immediatamente realizzabile. I vincoli urbanistici o gli atti di asservimento che limitano l'edificazione non escludono il presupposto impositivo, ma possono ridurre il valore venale dell'area e, conseguentemente, la base imponibile.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un terreno come area edificabile dipende dalla sua potenzialità edificatoria, non dalla concreta e immediata possibilità di costruire.
- Vincoli urbanistici, destinazioni a parcheggio o asservimenti ad uso pubblico normalmente incidono sulla quantificazione del valore dell'area, ma non ne escludono automaticamente l'assoggettamento all'imposta.
- Per contestare l'imposizione non è sufficiente dimostrare l'esistenza di un vincolo: occorre provare che l'area sia effettivamente priva di qualunque potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici applicabili.
- La presenza di limitazioni all'edificazione può invece essere rilevante per ottenere una riduzione della base imponibile, dimostrando il minore valore venale concreto del terreno.
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