Sentenza del 15/12/2015 n. 2225 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Eredi del contribuente che hanno accettato con beneficio di inventario - Intimazione di pagamento all'erede di un debito tributario del "de cuius" - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'erede ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento relativa a un debito tributario del defunto, sostenendo che l'accettazione con beneficio di inventario avrebbe escluso o limitato la sua responsabilità. La questione riguardava se tale accettazione impedisse di rivolgere all'erede l'intimazione di pagamento.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta legittima. L'accettazione con beneficio di inventario comporta comunque l'accettazione dell'eredità e l'acquisto dei diritti e delle obbligazioni successorie, rendendo l'erede soggetto passivo anche dei debiti tributari del de cuius, entro il valore dei beni ereditati. Tuttavia, l'agente della riscossione può procedere esecutivamente esclusivamente sui beni pervenuti dall'eredità, poiché il beneficio mantiene separati il patrimonio del defunto e quello personale dell'erede.
Norme richiamate
Art. 490 del codice civile
L'effetto del beneficio di inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.
Il beneficio di inventario non esclude la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari e tributari, ma la limita al valore dei beni ereditati e impedisce che l'esecuzione forzata colpisca il patrimonio personale dell'erede.
Massime di principio
- L'accettazione con beneficio di inventario non impedisce ai creditori, incluso l'agente della riscossione, di notificare all'erede richieste di pagamento relative ai debiti del defunto.
- La responsabilità dell'erede beneficiato è limitata al valore dell'attivo ereditario ricevuto: non deve rispondere con i propri beni personali oltre tale limite.
- In presenza di beneficio di inventario, occorre distinguere tra la legittimità della richiesta rivolta all'erede e i beni concretamente aggredibili in sede esecutiva.
- L'agente della riscossione deve indirizzare l'esecuzione sui beni ereditati e non confondere il patrimonio personale dell'erede con quello del defunto.
- Per far valere concretamente la limitazione di responsabilità, l'erede deve poter dimostrare l'avvenuta accettazione con beneficio di inventario e il valore dei beni ereditati, rispettando gli obblighi previsti dalla disciplina successoria.
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