Sentenza del 15/12/2015 n. 1446 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IRPEF - avviso di accertamento - redditometro - cavallo da passeggio - non rileva - art. 38, c. 4, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per il 2007 mediante redditometro, elevando il reddito presunto sulla base della disponibilità di una cavalla tenuta a pensione e di incrementi patrimoniali. L'Ufficio sosteneva che il possesso dell'animale costituisse indice di capacità contributiva, qualificandolo come cavallo da equitazione o da maneggio, e che gli incrementi patrimoniali confermassero la maggiore capacità reddituale. Il contribuente contestava tale ricostruzione, deducendo che la cavalla era utilizzata esclusivamente per passeggiate, non per attività sportiva o agonistica, e che i costi di mantenimento erano assenti o comunque inferiori a quelli presunti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha stabilito che, per l'annualità 2007, il generico possesso di un cavallo non è sufficiente a integrare un indice di capacità contributiva: rilevano soltanto i cavalli da equitazione o da corsa, intendendo per cavalli da equitazione quelli destinati ad attività sportiva, concorsuale o di maneggio, non quelli utilizzati per passeggiate o trekking. La cavalla, meticcia e utilizzata per passeggiate, non rientrava quindi tra i beni-indice previsti dal D.M. 10 settembre 1992. Anche gli incrementi patrimoniali non sono stati ritenuti sufficienti a sostenere l'accertamento, trattandosi di somme riconducibili a un finanziamento garantito dal padre, senza necessità per il contribuente di dimostrarne la specifica destinazione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di una capacità contributiva maggiore rispetto a quella dichiarata. L'Amministrazione deve applicare correttamente i beni-indice e i relativi coefficienti; il contribuente può contestare la presunzione dimostrando l'inesistenza o la diversa entità del reddito presunto.
D.M. 10 settembre 1992
Individua i beni e servizi rilevanti ai fini del redditometro e i relativi criteri di valorizzazione. Secondo la decisione, per l'anno 2007 non ogni cavallo costituisce bene-indice: sono rilevanti i cavalli da corsa e quelli da equitazione o maneggio destinati ad attività sportiva, mentre sono esclusi i cavalli da passeggiata o da diporto.
Cassazione, sentenza n. 21335/2015
È richiamata per affermare che il possesso di cavalli rileva ai fini del redditometro soltanto quando l'animale appartenga alle categorie dei cavalli da corsa o da equitazione, non essendo sufficiente il generico possesso dell'animale.
Cassazione, sentenza n. 6396/2014
È richiamata in materia di incrementi patrimoniali: il contribuente deve superare la presunzione di insufficienza del reddito dichiarato, ma non è necessariamente tenuto a dimostrare in modo analitico e puntuale l'impiego di ogni somma per ciascun acquisto o incremento contestato.
Massime di principio
- Nel redditometro occorre verificare non solo l'esistenza del bene, ma anche la sua concreta appartenenza alla categoria prevista dalla normativa e la sua effettiva destinazione. Un bene avente caratteristiche o utilizzo diverso da quello contemplato dal decreto non può essere valorizzato automaticamente.
- Il possesso di un cavallo non costituisce di per sé indice di capacità contributiva: per le annualità cui si riferisce il vecchio redditometro devono emergere elementi concreti che dimostrino l'impiego sportivo, agonistico o da maneggio, distinto dall'uso ricreativo o da passeggiata.
- L'Amministrazione deve motivare adeguatamente la qualificazione del bene e l'applicazione del coefficiente, fornendo elementi coerenti con la concreta situazione del contribuente; non basta una qualificazione generica o presunta.
- In presenza di accertamento sintetico, il contribuente può contrastare la presunzione dimostrando la diversa natura del bene, l'assenza o la ridotta entità delle spese effettive e l'origine non reddituale delle somme impiegate.
- Per gli incrementi patrimoniali, finanziamenti o disponibilità provenienti da familiari possono essere rilevanti per superare la presunzione, anche se non viene ricostruita in modo analitico la destinazione di ogni singola somma, purché l'origine e la disponibilità delle risorse risultino adeguatamente documentate.
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