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Sentenza

Sentenza del 15/12/2015 n. 1366 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente, già liquidatore e socia coobbligata della XXX sas, aveva impugnato una cartella di pagamento notificata nel settembre 2013 per recuperi derivanti dal controllo formale della dichiarazione fiscale 2007. La società era stata cancellata ed estinta nel 2009. Il motivo centrale riguardava quindi la validità della cartella notificata a una società non più esistente e la legittimazione dell'ex liquidatore a proporre ricorso per farne dichiarare l'inesistenza o la nullità. L'Agenzia delle Entrate sosteneva inoltre l'improponibilità o inammissibilità del ricorso e chiedeva la conferma dei recuperi fiscali; l'agente della riscossione deduceva la propria estraneità e la regolarità della notificazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente. È stata ritenuta nulla la cartella notificata a una società già estinta, poiché l'ex liquidatore conserva il diritto di difesa e può impugnare l'atto per far rilevare l'invalidità della notificazione, anche se la società non ha più rappresentanza processuale. Il Collegio ha richiamato il principio costituzionale del diritto di difesa e la giurisprudenza della Cassazione. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, dal quale erano derivati i recuperi posti a base della cartella.

  • Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, anch'esso indicato come fondamento dei recuperi.

  • Art. 2495, comma 2, del Codice civile

    La cancellazione della società dal Registro delle imprese ne determina l'estinzione e comporta il venir meno del potere di rappresentanza dell'ex liquidatore, ma tale profilo non impedisce a quest'ultimo di difendersi contro un atto notificato alla società estinta.

  • Art. 24 della Costituzione

    Il diritto di difesa impedisce di negare all'ex rappresentante o al contribuente la possibilità di opporsi a un atto impositivo pregiudizievole, anche quando l'atto sia stato notificato a un soggetto ormai giuridicamente inesistente.

  • Art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla contribuente in via subordinata per chiedere l'annullamento delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza; la questione non è stata esaminata perché la decisione si è fondata sulla nullità della cartella.

  • Cassazione civile, sez. VI-T, ordinanza n. 28187 del 17 dicembre 2013

    La pronuncia, ritenuta applicabile dalla Commissione, afferma che l'ex liquidatore può impugnare la cartella notificata alla società estinta per farne dichiarare l'invalidità, in attuazione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Una cartella o un atto impositivo notificato a una società già cancellata ed estinta può essere dichiarato nullo o giuridicamente inesistente, perché rivolto a un soggetto non più esistente.
  • L'ex liquidatore, pur non avendo più il potere di rappresentare processualmente la società estinta, può comunque impugnare l'atto per contestare la validità della notificazione e tutelare la propria posizione.
  • Il fatto che il destinatario presenti ricorso non sana automaticamente la notificazione originariamente invalida né rende valido un atto rivolto a un soggetto estinto.
  • Il diritto costituzionale di difesa consente di contestare anche un atto potenzialmente pregiudizievole in via astratta, senza che l'assenza di rappresentanza della società estinta comporti necessariamente l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando la decisione viene fondata sulla nullità della cartella, le ulteriori contestazioni sul merito del tributo o sulle sanzioni possono restare assorbite e non essere esaminate.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta peculiarità interpretative o orientamenti giurisprudenziali non univoci.

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