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Sentenza

Sentenza del 15/12/2015 n. 305 - Comm. Trib. Prov. Cremona

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Assenza del contraddittorio preventivo - Nullità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto: l'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo. La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo è stata ritenuta lesiva del diritto del contribuente a interloquire con l'Amministrazione prima dell'adozione del provvedimento impositivo, anche quando l'accertamento si fondi sulle risultanze di un P.V.C. della Guardia di Finanza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché fondato esclusivamente sulle risultanze di un processo verbale di constatazione (P.V.C.) redatto dalla Guardia di Finanza, senza che l'Amministrazione finanziaria instaurasse previamente un contraddittorio con il contribuente, consentendogli di conoscere gli elementi posti a base della pretesa e di presentare osservazioni o difese.

Norme richiamate

  • Principio costituzionale del contraddittorio e del diritto di difesa

    Prima dell'adozione di un provvedimento impositivo, il contribuente deve poter conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa e fornire osservazioni o difese, quando il contraddittorio preventivo è richiesto.

  • Cassazione civile, sentenza n. 19667/2014

    La pronuncia è richiamata come conferma del principio secondo cui l'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento senza rispettare, nei casi previsti, il contraddittorio preventivo con il contribuente.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento fondato esclusivamente su elementi acquisiti dall'Amministrazione, senza preventiva possibilità di partecipazione del contribuente quando il contraddittorio è obbligatorio, può essere dichiarato nullo.
  • La mera provenienza dei dati da un P.V.C. della Guardia di Finanza non esonera automaticamente l'Amministrazione dall'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo.
  • Il contribuente deve eccepire tempestivamente la mancata instaurazione del contraddittorio e verificare se, per il tipo di accertamento e per la normativa applicabile, tale adempimento fosse obbligatorio.
  • La tutela non implica che ogni accertamento richieda sempre un contraddittorio preventivo: occorre distinguere in base alla natura dell'atto, alla disciplina applicabile e alle eventuali deroghe previste dalla legge.

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