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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39446/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP nei confronti di Surace per il reato di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1. Il PM ha dedotto errata applicazione della legge e contraddittorietà del provvedimento nella parte in cui ha escluso il concorso morale di Surace (art. 110 c.p.), non avendo i giudici motivato adeguatamente perché le ripetute conversazioni e le esortazioni a proseguire i contatti telefonici con il detenuto La Rosa non possano integrare un contributo morale idoneo a rafforzare o stimolare il proposito criminoso di quest'ultimo. Il ricorrente ha inoltre richiamato la persistenza delle esigenze cautelari fondate sull'uso dei telefoni cellulari per la direzione dell'attività criminale dal carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PM, ritenendo che il Tribunale del riesame abbia dato motivazioni contraddittorie e manifestamente illogiche nel ritenere la condotta del Surace mera connivenza non punibile. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, con l'indicazione di valutare se la continuativa interlocuzione del Surace con il detenuto, e le esortazioni a ulteriori contatti, possano integrare concorso morale nel reato di cui all'art. 391-ter c.p. (art. 110 c.p.), ossia un contributo idoneo a rafforzare o agevolare il proposito criminoso del detenuto.

Norme richiamate

  • art. 391-ter cod. pen.

    "Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti"

    Introduzione di una fattispecie autonoma che punisce sia chi procura/consente l'uso/introduce il dispositivo sia il detenuto che indebitamente lo riceve o utilizza; centrale il carattere "indebito" (elusione delle prescrizioni penitenziarie).

  • art. 110 cod. pen.

    "equivalenza dei contributi degli agenti"

    Principio generale del concorso di persone: ciascun concorrente risponde del fatto commesso se il suo contributo, morale o materiale, è rilevante e idoneo ad attribuirgli il risultato; la diversa intensità del contributo rileva solo ai fini della pena.

  • art. 27 Cost.

    "la responsabilità penale è personale"

    Limite costituzionale che impone che la responsabilità penale sia collegata a un contributo personale effettivo; impedisce forme di responsabilità oggettiva e impone accertamento del contributo causale/volitivo.

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    "obbligo giuridico di impedire l'evento"

    Rilevanza dell'omissione solo se sussiste un obbligo giuridico di impedire l'evento; in assenza di tale obbligo, l'atteggiamento passivo può restare connivenza non punibile.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite e pronunce della Cassazione)

    "contributo causale del concorrente morale... istigazione, agevolazione, rafforzamento del proposito criminoso"

    Orientamenti consolidati che ammettono forme atipiche di contributo concorsuale (istigazione, rafforzamento, adesione) purché dimostrato il nesso causale e la partecipazione effettiva; distinzione tra mera connivenza e concorso basata sull'apporto positivo.

Massime di principio

  • La mera ricezione passiva di comunicazioni da parte di un soggetto esterno al carcere non esclude di per sé la configurabilità del concorso: conta il contenuto, la frequenza e l'eventuale esortazione a proseguire condotte illecite.
  • Per configurare il concorso morale (art. 110 c.p.) è necessario dimostrare un contributo positivo, materiale o morale, che abbia avuto efficacia causale nel rafforzare, istigare o agevolare il proposito criminoso dell'autore principale.
  • La distinzione tra connivenza non punibile e concorso dipende dalla prova che il comportamento abbia fornito uno stimolo o un maggiore senso di sicurezza all'autore del reato; senza tale apporto concreto la responsabilità penale non può essere estesa.
  • Il giudice deve motivare in modo lineare e non contraddittorio se ritiene che atti di comunicazione abbiano o non abbiano rilevanza concorsuale, esplicitando quale forma di contributo si contesta e il nesso causale con la condotta del detenuto.
  • Le esigenze cautelari fondate sull'uso illecito di telefoni in carcere possono giustificare il mantenimento della misura se emerge il rischio concreto di continuazione dell'attività illecita, ma occorre valutare caso per caso la sussistenza dei presupposti.

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