Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10738/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il procedimento origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata su ricorso di un creditore. Il liquidatore della società, anche in proprio, ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall., ma la Corte d'appello lo ha rigettato: ha ritenuto inammissibile l'intervento del liquidatore in proprio perché non evocato nella fase prefallimentare e privo di specifica allegazione di un interesse personale; ha inoltre ritenuto integrato il presupposto di fallibilità sotto il profilo dell'esposizione debitoria minima, valorizzando un credito accertato dal Tribunale e fatture non contestate, nonché un rilevante debito tributario già accertato in sede di merito tributario; ha infine rilevato la mancata produzione dei bilanci degli ultimi tre anni e l'assenza di indicazioni sui beni aggredibili. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 18 l.fall. per l'inammissibilità del reclamo proposto dal liquidatore in proprio, sostenendo che la norma consente l'impugnazione a qualunque interessato e che, quale socio, egli avrebbe avuto interesse al ritorno in bonis della società; 2) violazione degli artt. 1 e 15, ultimo comma, l.fall., lamentando che la Corte territoriale avesse computato crediti ulteriori rispetto a quelli considerati dal Tribunale, avesse valorizzato un debito tributario non definitivo e non avesse considerato la dedotta inattività della società né le prove difensive offerte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale del liquidatore ad impugnare in proprio, poiché non erano state dedotte specifiche situazioni personali pregiudizievoli, mentre la generica prospettazione del vantaggio derivante dal ritorno in bonis della società non bastava; ha inoltre osservato che tale utilità era comunque già perseguita dal ricorso proposto dal liquidatore quale legale rappresentante della società. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato e, per la parte motivazionale, inammissibile, affermando che ai fini del superamento della soglia di fallibilità rilevano anche debiti emersi nell'istruttoria prefallimentare e non definitivi, e che le doglianze tendevano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    Il reclamo è proponibile da qualunque interessato, ma occorre un interesse concreto, attuale e specificamente allegato; non basta un interesse solo ipotetico o generico.

  • art. 15, ultimo comma, l.fall.

    Ai fini della soglia di fallibilità rilevano debiti scaduti e non pagati emersi nell'istruttoria prefallimentare, anche se non definitivamente accertati.

  • art. 1 l.fall.

    Il superamento dei requisiti dimensionali o la non fallibilità possono essere esclusi solo con prova adeguata da parte del debitore; la Corte valorizza i debiti non pagati emersi in giudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire e a impugnare deve essere concreto e attuale, cioè idoneo a procurare un'utilità giuridica effettiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di errore di diritto richiede che il ricorso esponga in modo adeguato la situazione fattuale rilevante; non è consentita una rivalutazione del fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta accelerata, in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, consente la valutazione processuale dell'abuso del processo.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelera può fondare la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel reclamo contro la dichiarazione di fallimento la legittimazione del "qualunque interessato" presuppone un interesse concreto, attuale e specificamente allegato; l'utilità meramente eventuale, morale o ipotetica non basta.
  • Il soggetto che agisce in proprio deve dimostrare quale pregiudizio personale e attuale gli derivi dalla dichiarazione di fallimento; la qualità di socio o l'auspicio di un ritorno in bonis della società non sono, da soli, sufficienti.
  • Ai fini della verifica della soglia di fallibilità e dell'insolvenza rilevano i debiti scaduti e non pagati emersi nell'istruttoria prefallimentare, anche se non ancora definitivamente accertati o contestati.
  • Le censure di cassazione non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; occorre una critica specifica dell'errore di diritto o del vizio motivazionale nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • In presenza di definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata per inammissibilità o manifesta infondatezza, il sistema processuale può comportare anche conseguenze sanzionatorie per abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.