Cassazione Penale, Sentenza n. 20453/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva applicato la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista per 12 mesi, denunciando: (i) vizio di motivazione e violazione dell'art. 273 c.p.p. con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi, che sarebbero stati valutati in modo congetturale e non specifico per il Leone; (ii) violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione circa la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, denunciando che non erano stati considerati elementi emersi nell'interrogatorio (denunce/querela collegate, rinuncia ad incarichi conferiti dai coimputati) e che non era dimostrata la concretezza del pericolo di reiterazione; (iii) violazione dell'art. 290 c.p.p. per carenza di motivazione sulla durata della misura. I reati contestati in fase cautelare erano quelli previsti dagli artt. 416, 640-bis e 648-ter c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti si risolvessero in una richiesta di rivalutazione in fatto della prova e degli indizi, materia non consentita in sede di legittimità ; il controllo della Corte è limitato alla verifica della tenuta logica e dell'aderenza delle argomentazioni alle fonti di prova. Il Tribunale per il riesame era risultato aver motivato in modo persuasivo e dettagliato la sussistenza dei gravi indizi, indicando il ruolo decisivo del Leone nell'associazione (apporto di competenze tecniche di commercialista per predisposizione di carteggi finalizzati alla commercializzazione di crediti fittizi; contatti con Porcile Danilo e conversazioni WhatsApp). Anche le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate: la gravità e reiterazione dei fatti, l'articolazione dell'associazione, il riciclaggio e i reati fiscali per importi rilevanti, nonché un precedente del ricorrente giustificavano il pericolo di reiterazione. La durata di 12 mesi della misura interdittiva è stata ritenuta congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata per il reato di associazione. La sentenza ricava dagli elementi raccolti il contributo organizzativo e professionale del ricorrente all'agire dell'associazione.
Norma sostanziale riferita al reato di truffa aggravata; i fatti contestati (truffe e creazione di crediti fittizi) sono stati ritenuti coerenti con l'ipotesi delittuosa.
Norma sostanziale collegata a operazioni di riciclaggio/autoriciclaggio; gli elementi investigativi sono stati considerati idonei a far ritenere il coinvolgimento del ricorrente in attività di riciclaggio.
Norma processuale invocata dal ricorrente per censurare la motivazione sui gravi indizi. La Corte interpreta il suo ruolo come limitato al controllo della coerenza logica della motivazione, non alla rivalutazione in fatto delle prove.
Norma processuale richiamata in relazione alle esigenze cautelari. La Corte ricorda che la valutazione prognostica sulla pericolosità e il pericolo di reiterazione deve considerare elementi soggettivi e oggettivi e può ritenersi attuale anche se non imminente.
Norma processuale richiamata in relazione alla durata della misura interdittiva; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della durata in rapporto alla gravità e al contributo del ricorrente.
Norma processuale che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso e profili di colpa.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove: il ricorso che mira a una nuova valutazione degli indizi è inammissibile; il controllo è limitato alla coerenza logica e all'aderenza della motivazione alle fonti di prova.
- Per contestare la sussistenza dei gravi indizi occorre dimostrare travisamento delle fonti probatorie o illogicità evidente nella motivazione, indicando specificamente quali elementi sarebbero stati erroneamente valorizzati.
- La necessita' delle misure cautelari si valuta con una prognosi basata su elementi soggettivi (personalità , precedenti) e oggettivi (contesto, modalità del reato); il pericolo di reiterazione può essere ritenuto attuale anche se non imminente.
- La durata di una misura interdittiva deve essere congruata rispetto alla gravità del contributo dell'indagato all'attività criminosa; chi contesta la durata deve provare la sproporzione con elementi concreti e non generici.
- Elementi quali comunicazioni telematiche (es. conversazioni WhatsApp), contatti con coindagati e il ruolo tecnico-professionale possono essere ritenuti idonei a dimostrare il contributo di un professionista a un'associazione criminale e a giustificare misure interdittive.
- Chi propone ricorso che si risolve in mera rivalutazione probatoria corre il rischio di inammissibilità e di essere condannato alle spese e a sanzioni alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella scelta del motivo.
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