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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4990/2022 del 11/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva confermato la decisione del magistrato di sorveglianza di Spoleto a favore di Carlo Di Costanzo, riconoscendo la violazione dell'art. 3 CEDU per complessivi 4.974 giorni trascorsi nelle carceri di Velletri, Civitavecchia, Frosinone e Latina, con conseguente riduzione di pena di 277 giorni e ristoro di euro 1.648,00. Il ricorso alla Corte di cassazione sollevava tre motivi: contestazione del calcolo dello spazio individuale in cella (soprattutto per Velletri e Frosinone), mancata considerazione dei fattori compensativi (anche per periodi con meno di 3 metri quadrati disponibili) e errore nel computo dell'area sottratta dal letto singolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Ha preliminarmente richiamato il carattere devolutivo e l'onere di specificità del reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., rilevando che le doglianze del Ministero erano generiche e non specificavano con precisione i periodi, gli istituti e gli atti contestati. Sul merito, le censure sui fattori compensativi sono state giudicate prive della necessaria specificazione e non conformi al principio delle Sezioni Unite (sentenza n. 6551/2020) che richiede la congiunta presenza di tutti i fattori compensativi (breve durata, condizioni dignitose, sufficiente libertà di movimento e svolgimento di attività) quando lo spazio individuale è inferiore a 3 mq. Pertanto il provvedimento che aveva riconosciuto la violazione dell'art. 3 CEDU e disposto la riduzione di pena e il ristoro è stato confermato per mancato accoglimento del ricorso ministeriale.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Norma che disciplina i rimedi risarcitori per condizioni detentive in violazione dell'art. 3 CEDU; la Corte prende atto del riconoscimento del rimedio (riduzione pena e ristoro) nei confronti del detenuto.

  • art. 3 CEDU

    Tutela contro trattamenti inumani o degradanti; la sentenza conferma che le condizioni di detenzione valutate nei periodi indicati hanno integrato una violazione di tale articolo per il detenuto.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Stabilisce il carattere devolutivo del reclamo al Tribunale di sorveglianza e l'onere di specificità dei motivi: il ricorso in cassazione non può sostituirsi al giudizio di merito con censure generiche.

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di cassazione n. 6551 del 24/09/2020 (Rv. 280433)

    Principio applicato: per ritenere non sussistente la violazione dell'art. 3 CEDU quando lo spazio individuale è inferiore a 3 mq è necessaria la presenza congiunta di tutti i fattori compensativi (breve durata della detenzione, condizioni carcerarie dignitose e sufficiente libertà di movimento mediante adeguate attività).

  • Ordinanza Sez. 1 n. 23003 del 08/10/2020 (Mitrean, Rv. 280229)

    Richiamata in ordine alla necessità che il reclamo sia fondato su specifici motivi e non su generiche doglianze; conferma l'onere deduttivo richiesto per l'ammissibilità dell'impugnazione devolutiva.

Massime di principio

  • Il reclamo (e l'eventuale ricorso) avverso provvedimenti in materia di condizioni detentive deve contenere deduzioni specifiche: va indicato con precisione il periodo, l'istituto e gli atti/documenti che si contestano; critiche generiche sono inammissibili.
  • Quando lo spazio individuale in cella è valutato inferiormente a 3 metri quadrati, per escludere la violazione dell'art. 3 CEDU è necessario dimostrare congiuntamente tutti i fattori compensativi indicati dalla giurisprudenza (breve durata, condizioni dignitose, adeguata libertà di movimento e attività).
  • Il calcolo dello spazio individuale richiede un accertamento tecnico attento agli ingombri fissi e mobili: contestazioni al metodo di calcolo devono essere puntuali e supportate da elementi di fatto; la Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito in assenza di specifiche censure.
  • In sede di cassazione le questioni di fatto e di valutazione documentale non possono essere riesaminate se il ricorrente non ha svolto in precedenza (nel reclamo) una precisa deduzione di quali elementi probatori siano stati trascurati o travisati.
  • La presenza di precedenti giurisprudenziali consolidati (Sezioni Unite) impone criteri rigorosi di valutazione e oneri probatori ai soggetti che contestano provvedimenti che riconoscono rimedi risarcitori per condizioni detentive.

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