Cassazione Penale, Ordinanza n. 38959/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico di due imputati, la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 23 gennaio 2025 viene impugnata con un unico motivo comune. I ricorrenti deducono in modo generico che la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione, che mancherebbe una prova idonea della responsabilità e che non sarebbero state valutate correttamente le risultanze processuali. La Corte rileva però che tali doglianze non sono accompagnate da censure puntuali e specifiche contro le rationes decidendi della sentenza di appello, con conseguente difetto di specificità del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di specificità estrinseca, osservando che i motivi non si confrontano realmente con le argomentazioni della sentenza impugnata ma si limitano a formularne una contestazione generica. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a censure generiche e non indica la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- La critica alla sentenza deve confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi: non è sufficiente riproporre in modo astratto l'asserita mancanza di motivazione o di prova.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una contestazione argomentata del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; la mera evidenziazione formale delle doglianze non assolve tale funzione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese del procedimento e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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