Sentenza n. 3123/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento prefettizio di inammissibilità della domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il provvedimento della Prefettura di Forlì-Cesena del 17 maggio 2021, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione per mancanza del requisito della residenza legale ininterrotta per almeno dieci anni. La Prefettura aveva rilevato la cancellazione dell’interessato dall’anagrafe del Comune di Forlì dall’8 ottobre 2015 al 17 febbraio 2018. Il richiedente aveva successivamente prodotto un provvedimento comunale di annullamento in autotutela della cancellazione anagrafica, riconosciuta come erronea, ma l’Amministrazione aveva ritenuto tardiva tale documentazione, perché trasmessa dopo l’adozione del provvedimento prefettizio. In appello, il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, che il TAR avesse fondato la decisione su una motivazione postuma, relativa alla pretesa irregolarità del soggiorno, non contenuta nel provvedimento impugnato, sostenendo inoltre che il riconoscimento della protezione internazionale avrebbe sanato retroattivamente tale irregolarità. Con il secondo motivo ha sostenuto che la Prefettura, ricevuta la documentazione relativa all’errore anagrafico, avrebbe dovuto annullare in autotutela il proprio provvedimento anziché procedere alla notificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione sfavorevole del TAR. Il Collegio ha ritenuto decisiva, indipendentemente dalla cancellazione anagrafica successivamente annullata dal Comune, la circostanza emersa dall’istruttoria prefettizia della permanenza irregolare dell’interessato in Italia dal marzo 2013 al febbraio 2018. Poiché la domanda di protezione internazionale era stata presentata soltanto il 23 febbraio 2017, prima di tale manifestazione di volontà il richiedente si trovava in una condizione di soggiorno irregolare. Il relativo statuto protettivo, infatti, si radica dal momento dell’effettiva manifestazione della volontà di presentare la domanda. Ne conseguiva l’assenza del requisito della residenza legale almeno decennale previsto per la naturalizzazione. Il contenuto del provvedimento prefettizio è stato qualificato come vincolato; pertanto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, il giudice ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle censure relative alle modalità di partecipazione procedimentale. L’appello è stato quindi rigettato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
residenza legale almeno decennale
La disposizione richiede, per la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, il requisito della residenza legale ininterrotta almeno decennale; la permanenza irregolare antecedente alla domanda di protezione internazionale impedisce il perfezionamento del requisito.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
permette di prescindere dall’esame delle censure relative alle modalità con le quali è stata consentita la partecipazione procedimentale
Quando il contenuto del provvedimento è vincolato e risulta evidente che non avrebbe potuto essere diverso, il giudice può prescindere dall’esame delle censure relative a vizi procedimentali e partecipativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Massime di principio
- Ai fini della naturalizzazione, il requisito della residenza legale almeno decennale non è integrato quando l’interessato abbia soggiornato irregolarmente sul territorio nazionale per un periodo rilevante, anche se successivamente abbia presentato domanda di protezione internazionale.
- Lo statuto protettivo del richiedente protezione internazionale si radica dal momento dell’effettiva manifestazione della volontà di presentare la domanda e non sana retroattivamente l’irregolarità della permanenza anteriore.
- Quando dall’istruttoria emerga comunque l’assenza di un requisito legale vincolante per la concessione della cittadinanza, la successiva rettifica in autotutela di una diversa risultanza anagrafica non è idonea a superare l’ulteriore e autonomo ostacolo rappresentato dalla mancanza della residenza legale decennale.
- In presenza di un provvedimento vincolato, ove sia evidente che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, il giudice può applicare l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990 e prescindere dall’esame delle censure relative alla partecipazione procedimentale.
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