Cassazione Penale, Ordinanza n. 02523/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina il merito dell'ordinanza impugnata, ma rileva l'errore nel mezzo di impugnazione. Riqualifica il ricorso per cassazione come opposizione e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli perché provveda secondo il rito previsto. Non vi è annullamento o decisione sul contenuto sostanziale dell'esito dell'affidamento.
Esito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La persona interessata ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza del tribunale di sorveglianza resa in materia di esito dell'affidamento in prova al servizio sociale. Dal testo emerge che il provvedimento era stato emesso dal tribunale di sorveglianza di Napoli e che il ricorso era diretto contro tale decisione. Il motivo decisivo trattato dalla Corte non riguarda il merito dell'esito dell'affidamento, ma l'erroneo utilizzo del rimedio impugnatorio: contro l'ordinanza in materia di valutazione sull'esito dell'affidamento in prova il mezzo corretto è l'opposizione davanti allo stesso giudice, non il ricorso per cassazione. La Corte rileva che nel caso concreto è mancata la fase dell'opposizione e, in applicazione del principio di conservazione delle impugnazioni, riqualifica il ricorso come opposizione, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza competente.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, conv. in l. 21 febbraio 2014, n. 10
ha introdotto nell'art. 678 cod. proc. pen. il comma 1-bis
La norma ha esteso al tribunale di sorveglianza, per la valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, il procedimento previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p.
il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Per la decisione sull'esito dell'affidamento in prova, il tribunale di sorveglianza procede con il modulo semplificato previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p.
contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore
Il rimedio contro l'ordinanza è l'opposizione davanti al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento, non il ricorso diretto per cassazione.
Il giudice dell'opposizione deve procedere secondo il rito camerale previsto da questa disposizione.
principio di conservazione delle impugnazioni
L'impugnazione proposta con rimedio errato può essere riqualificata nel rimedio corretto quando ne ricorrano i presupposti, evitando la perdita dell'azione impugnatoria.
Massime di principio
- Contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza in tema di esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, il rimedio previsto dall'ordinamento è l'opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.
- Se l'impugnazione viene erroneamente proposta come ricorso per cassazione avverso un provvedimento che ammette solo opposizione, il giudice di legittimità può riqualificarla come opposizione e trasmettere gli atti al giudice competente.
- Il principio di conservazione delle impugnazioni opera per evitare l'inammissibilità o la perdita del mezzo quando dall'atto emerga chiaramente la volontà di contestare il provvedimento con il rimedio giuridicamente corretto.
- La decisione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale segue uno schema procedimentale speciale che limita l'accesso diretto alla cassazione e impone il previo passaggio davanti allo stesso giudice in sede di opposizione.
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