Cassazione Penale, Sentenza n. 23509/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha dedotto violazione di legge per l'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, in quanto la sentenza di condanna per il delitto tributario non ha disposto la confisca del profitto. Ha sostenuto che la disposizione è cogente e sottratta alla discrezionalità del giudice, salvo la verifica della presenza di beni nella disponibilità del reo. Il ricorso chiedeva l'annullamento della sentenza limitatamente a tale omissione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Prato in diversa composizione. La condanna sostanziale per il reato è rimasta intatta; l'annullamento è limitato alla mancata applicazione della confisca. La Corte ha chiarito altresì che, trattandosi di sentenza inappellabile, il rinvio deve essere al Tribunale e non alla Corte d'appello e che il ricorso del Pubblico Ministero per cassazione non è qualificabile come "ricorso per saltum" nelle circostanze esaminate.
Norme richiamate
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5
Norma che individua il delitto tributario per cui l'imputato è stato condannato; la Corte prende atto della condanna ai sensi di tale articolo senza rimettere in discussione la responsabilità penale.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 12-bis
La Corte interpreta l'art. 12-bis come norma di carattere cogente che impone la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato in caso di condanna per i delitti previsti dal decreto; l'unica verifica rimessa al giudice è la sussistenza effettiva nella disponibilità del reo dei beni da assoggettare a confisca diretta; se ciò non è possibile, deve essere disposta la confisca per equivalente.
Codice di procedura penale - art. 444
Riferimento normativo richiamato dall'art. 12-bis per i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti; la norma è evocata per spiegare il campo di applicazione della confisca obbligatoria.
Codice di procedura penale - art. 593, comma 1
La Corte richiama questo articolo per delimitare i limiti dell'appellabilità da parte del pubblico ministero: l'omessa statuizione sulla confisca non rientra tra le ipotesi che rendono apprezzabile la sentenza in sede di appello, giustificando pertanto il ricorso per cassazione e il rinvio al giudice di primo grado.
Codice di procedura penale - artt. 443 comma 3, 448 comma 2, 579, 680
Articoli menzionati come eccezioni al divieto generale di impugnazione da parte del pubblico ministero; la Corte li cita per spiegare il quadro normativo entro cui si colloca la possibilità di impugnazione e la natura del ricorso esercitato.
Massime di principio
- In caso di condanna per reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, l'art. 12-bis impone al giudice di disporre la confisca del profitto o, se ciò non è possibile, la confisca per equivalente: tale statuizione è obbligatoria e la sua omissione configura violazione di legge.
- Se il giudice omette di applicare la confisca obbligatoria, il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione; la Corte può annullare la sentenza limitatamente a quella omissione e rinviare al tribunale che ha pronunciato la decisione per un nuovo giudizio sul punto.
- Quando la sentenza di primo grado è inappellabile per il Pubblico Ministero (per i limiti di cui all'art. 593 c.p.p.), la correzione della violazione di legge da parte della Corte di cassazione comporta il rinvio al Tribunale e non alla Corte d'appello.
- Il giudice, prima di disporre la confisca diretta, deve verificare l'effettiva disponibilità dei beni in capo al reo; se i beni non sono più nella sua disponibilità o appartengono a terzi estranei al reato, deve essere valutata la confisca per equivalente o l'inapplicabilità della confisca diretta.
- Per la difesa in casi simili, è strategico provare che i beni indicati come profitto appartengono a terzi estranei o che sia materialmente impossibile la confisca diretta, al fine di impedire o limitare la confisca per equivalente.
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