Sentenza n. 966/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 418 del 10.4.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, giudice del lavoro, che aveva condannato l'amministrazione all'erogazione di euro 1.500,00 mediante Carta elettronica per le annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ex artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la notifica della sentenza all'amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica, il passaggio in giudicato della pronuncia e la persistente mancata esecuzione dell'obbligo di erogare complessivamente euro 1.500,00 sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione. Ha chiesto l'ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese. Nelle more della decisione, l'amministrazione ha caricato l'importo dovuto sul borsellino elettronico della ricorrente; quest'ultima ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, allegando la prova dell'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la ricorrente aveva ottenuto l'integrale soddisfazione dell'interesse azionato mediante il caricamento dei 1.500 euro sul borsellino elettronico. Le spese sono state compensate per il 50% e, per la restante parte, poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 700 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la parte ricorrente ottiene integralmente, nel corso del giudizio, la soddisfazione dell'interesse azionato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione dell'obbligo amministrativo sopravvenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione della domanda.
- Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico, in tutto o in parte, secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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