Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36607/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila del 21 novembre 2025, che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all’art. 337 c.p. Ha dedotto: 1) l’incompetenza territoriale del giudice di primo grado; 2) vizi motivazionali sull’identificazione dell’imputato come autore del reato; 3) violazione di legge e vizi motivazionali sulla commisurazione della pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sul mancato ricorso alla pena pecuniaria sostitutiva. Il testo non indica la pena inflitta né il luogo o le modalità concrete del fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di incompetenza territoriale: nei reati connessi la competenza si determina, di regola, in base alla contestazione formulata dal pubblico ministero, e non muta successivamente per l’assoluzione da alcuni reati o per l’esclusione di aggravanti, salvo errori nella contestazione rilevanti, macroscopici e immediatamente percepibili. Le censure sull’identificazione dell’imputato sono state considerate non ammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e, inoltre, generiche, non confrontandosi con le testimonianze indicate dalla Corte d’appello come decisive. Sono state dichiarate non consentite anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio: la motivazione di merito era ritenuta sufficiente, la pena risultava ampiamente inferiore alla misura media edittale e il diniego delle attenuanti generiche e della pena pecuniaria sostitutiva era stato giustificato con la gravità del fatto e un precedente analogo, elementi posti a fondamento anche della prognosi negativa sulla capacità risocializzante della pena sostitutiva. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso che ricorresse l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.

    La disposizione individua il reato per il quale la condanna dell’imputato è stata confermata; la decisione non sviluppa un’interpretazione degli elementi costitutivi del delitto.

  • art. 133 c.p.

    Sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.

    La motivazione sulla commisurazione della pena deve indicare, anche per richiamo, gli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti prevalenti e non può risultare arbitraria o manifestamente illogica, contraddittoria o immotivata.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per reati connessi, la competenza territoriale si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero; la successiva assoluzione per alcuni reati o l’esclusione di aggravanti non la modifica, salvo che la contestazione presenti errori rilevanti, macroscopici e immediatamente percepibili.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, chiedano una nuova valutazione del materiale probatorio; il motivo è inoltre generico se non si confronta con le risultanze indicate come decisive dal giudice di merito.
  • La valutazione del giudice di merito sulla commisurazione della pena è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla motivazione: è sufficiente che siano indicati, anche per richiamo, gli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti prevalenti e che la decisione non sia arbitraria o manifestamente illogica, contraddittoria o immotivata.
  • Una motivazione analitica sulla pena è necessaria in particolare quando questa si discosti sensibilmente verso l’alto dalla misura media edittale; il diniego delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva può essere giustificato valorizzando la gravità del fatto e precedenti analoghi, anche ai fini della prognosi sull’idoneità risocializzante della pena sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.