Cassazione Penale, Ordinanza n. 36165/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 16 ottobre 2025 della Corte d'appello di Catania, emessa a seguito di concordato in appello, deducendo con un unico motivo vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il testo non specifica il reato contestato né la pena applicata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattandolo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché il motivo riguarda vizi di motivazione sulla determinazione della pena non consentiti contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello, in assenza di deduzione dell'illegalità della pena. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge;
La norma consente la trattazione de plano del ricorso quando questo deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Corte cost. n. 186 del 2000
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità quando il ricorso è stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello non sono deducibili in cassazione vizi relativi alla determinazione della pena che non ne comportino l'illegalità; la natura consensualistica e la funzione deflattiva dell'istituto precludono la censura della motivazione sul trattamento sanzionatorio nei limiti indicati.
- Quando il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, può essere trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- All'inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende se non risulta che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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