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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36539/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania, con ordinanza del 23 febbraio 2026, ha respinto l’istanza diretta a riconoscere la continuazione tra: la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1393/2006, irrevocabile l’11 luglio 2006, per associazione mafiosa, tentata estorsione ed estorsione aggravate, commesse a Siracusa il 19 novembre 2002; la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 229/2010, irrevocabile il 22 ottobre 2020, per associazione mafiosa, illecita concorrenza con minaccia o violenza ed estorsione aggravate, commesse dal maggio 2005 all’aprile 2008; e la sentenza del GUP del Tribunale di Catania n. 178/2022, irrevocabile il 3 ottobre 2025, per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dall’aggravante mafiosa, commesso a Siracusa il 3 settembre 2002. La continuazione era già stata riconosciuta in sede di cognizione tra i reati delle prime due sentenze, ma non tra questi e l’omicidio. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che l’omicidio fosse una reazione ritorsiva, non programmata al momento della costituzione del clan o dell’adesione del ricorrente, all’uccisione di un affiliato avvenuta pochi mesi prima; ha inoltre escluso che la premeditazione, da sola, dimostrasse l’identità del disegno criminoso. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che per la continuazione non occorre la programmazione originaria di ogni singolo episodio, ma è sufficiente che esso rientri nelle linee essenziali del programma del sodalizio; ha dedotto che l’omicidio di un appartenente al clan rivale costituiva una vendetta mafiosa coerente con la strategia di affermazione territoriale, richiamando il conflitto già in corso, l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Con il secondo motivo ha sostenuto che la premeditazione escludeva l’estemporaneità e confermava l’unicità dell’ideazione, aggiungendo che le date dei reati ricadevano nel periodo di operatività del sodalizio. Con il terzo motivo ha censurato l’omessa valutazione degli indici sintomatici della continuazione e del precedente riconoscimento del vincolo tra i reati delle prime due sentenze, lamentando che non fosse stata spiegata l’esclusione dell’omicidio dal medesimo disegno criminoso. Con il quarto motivo ha dedotto il contrasto con gli accertamenti del giudice della cognizione, in particolare sul carattere mafioso del delitto, sull’affiliazione del ricorrente e sulla premeditazione, e ha contestato la valutazione frammentaria dei fatti anziché del contesto complessivo dell’attività del sodalizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché tutti e quattro i motivi sono infondati. Ha ribadito che la continuazione tra reato associativo e reati-fine è astrattamente possibile, ma richiede che le linee essenziali del singolo reato-fine siano state programmate con sufficiente specificità e che l’ideazione e la volontà di quel fatto sussistessero già al momento della costituzione dell’associazione o dell’adesione dell’interessato. Non bastano la riconducibilità del fatto alle attività del sodalizio, la sua strumentalità al rafforzamento dell’organizzazione, l’identità del movente, la presenza di un conflitto tra clan o la generica disponibilità del gruppo a ricorrere alla violenza. Nel caso concreto, l’omicidio risultava determinato dall’uccisione, non prevedibile, di un affiliato pochi mesi prima e da una conseguente reazione ritorsiva; il ricorrente non aveva indicato elementi che dimostrassero che quel delitto fosse già concretamente ideato e voluto al momento della sua affiliazione. Il riconoscimento dell’aggravante mafiosa non dimostra di per sé la programmazione originaria richiesta per la continuazione. È stata respinta anche la censura sulla premeditazione: il tempo di riflessione tra proposito e attuazione richiesto per tale aggravante è distinto dall’ideazione unitaria di più reati necessaria per l’art. 81 c.p.; un omicidio premeditato può nondimeno essere stato deciso in seguito a circostanze contingenti. Il precedente riconoscimento della continuazione tra altri reati, la contiguità temporale e gli accertamenti compiuti in cognizione non imponevano una conclusione diversa, né determinavano un automatismo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La decisione impugnata resta ferma.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Poiché, ai fini della continuazione, rettamente intesa, quel che conta è che i singoli reati siano esecutivi di un'unica preventiva ideazione, e che la loro programmazione sia sufficientemente specifica, è evidente che l'unicità del movente, per quanto elemento da tenere in considerazione, non può però ex se essere decisivo ai fini del riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81 cpv. c.p. con quell'automaticità che il ricorrente sembra proporre.

    La continuazione richiede una preventiva ideazione unitaria e sufficientemente specifica dei reati; l’identità del movente, pur rilevante, non è da sola sufficiente a integrare il vincolo.

  • art. 416-bis c.p.

    È necessario, pertanto, che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 8451 in data 21.01.2009, Rv. 243199, Vitale; ecc.) o, comunque, dell’adesione dell’interessato all’associazione.

    Per riconoscere la continuazione tra partecipazione all’associazione mafiosa e un reato-fine, occorre accertare che quest’ultimo fosse stato programmato con sufficiente specificità sin dalla costituzione del sodalizio o dall’adesione del singolo. La sola commissione del reato nell’ambito associativo non determina continuazione automatica.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Neanche condivisibile è la censura fondata sull’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen., il cui riconoscimento, secondo la tesi difensiva, in quanto volta a sanzionare la finalizzazione dell’attività criminosa ad agevolare l’attività criminale dell’associazione, confermerebbe la continuazione tra il reato di omicidio e quello associativo.

    Il riconoscimento dell’aggravante mafiosa, anche quando il reato sia diretto ad agevolare l’associazione, non prova di per sé che il reato fosse stato unitariamente ideato e specificamente programmato sin dall’adesione al sodalizio.

Massime di principio

  • La continuazione tra partecipazione a un’associazione criminosa e un reato-fine è possibile, ma non discende automaticamente dalla commissione del reato nell’ambito delle attività associative: occorre che le linee essenziali del fatto specifico fossero state ideate e volute con sufficiente concretezza e specificità al momento della costituzione del sodalizio o dell’adesione dell’interessato.
  • Non possono essere unificati in continuazione i reati-fine che, pur funzionali all’attività o al rafforzamento dell’associazione, siano derivati da circostanze contingenti od occasionali non immaginabili al momento rilevante per la programmazione unitaria.
  • La strumentalità del reato al rafforzamento dell’associazione, l’identità del movente, la riconducibilità a metodi usuali del sodalizio e la generica previsione di ricorrere alla violenza non sostituiscono la prova dell’ideazione originaria dello specifico reato.
  • La premeditazione e la continuazione hanno presupposti distinti: la prima attiene al tempo di riflessione tra la decisione criminosa e la sua attuazione; la seconda richiede un’unica ideazione preventiva di più reati. Pertanto, la premeditazione di un delitto non dimostra da sola che esso fosse stato programmato nell’ambito del medesimo disegno criminoso.
  • Gli indici sintomatici della continuazione non prevalgono su elementi concreti di segno contrario che mostrino come il reato sia stato originato da un evento contingente; né la contiguità temporale con altri reati già unificati impone il riconoscimento del vincolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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