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Ordinanza

Ordinanza n. 1181/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00051/2026, resa tra le parti, e/o riforma dell’ordinanza 08/01/26 n. 51/2026 REG.PROV.CAU. resa dal TAR Campania, VI Sezione di Napoli, nel ricorso n. 6868/2025 RG e non notificata

Giustizia amministrativa202601981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro determinazioni del Ministero dell'Interno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania deducendo, secondo quanto emerge dal provvedimento, profili concernenti l'adeguatezza della motivazione delle determinazioni amministrative impugnate e l'insufficienza della valutazione relativa agli altri familiari indicati dall'interessato rispetto alle effettive esigenze familiari prospettate. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario un approfondimento nel merito di tali questioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza concedere una misura cautelare sostanziale né definire le questioni di legittimità degli atti ministeriali. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR Campania per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che tale soluzione soddisfacesse le esigenze cautelari nel bilanciamento degli interessi contrapposti, in attesa dell'approfondimento sulla motivazione degli atti e sulla valutazione degli altri familiari. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell'ambito della fase cautelare, di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessariamente adottare una misura cautelare sostanziale.

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa all'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, quando le censure relative alla motivazione del provvedimento impugnato e alla valutazione degli interessi familiari richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione sommaria, il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito non equivale all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo né comporta necessariamente la sospensione della sua efficacia.
  • Nel bilanciamento cautelare, la sollecita definizione del merito può costituire una tutela adeguata quando consenta di preservare gli interessi contrapposti senza anticipare la decisione sulle questioni sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePermesso di soggiorno
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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