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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34360/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del GIP del Tribunale di Milano che aveva respinto la richiesta di applicazione della continuazione tra reati già oggetto di quattro sentenze di condanna pronunciate da Corti di appello di Torino, Roma e Milano. I reati indicati erano furto, ricettazione, tentata estorsione e lesioni personali, commessi in date e luoghi molto distanti tra loro (dicembre 2007, 6/7/2011, 29/5/2019 e gennaio 2023). Secondo il giudice di merito mancava l'unicità del disegno criminoso, per la distanza temporale e geografica, la diversità dei titoli di reato e delle modalità esecutive, nonostante la tossicodipendenza dell'interessato. Nel ricorso si deduceva vizio di motivazione, sostenendosi che la tossicodipendenza fosse stata erroneamente svalutata: essa, secondo la difesa, costituirebbe indice della necessità di procurarsi stupefacenti e quindi di un collegamento unitario tra i reati, anche se commessi a distanza di tempo. Inoltre si lamentava l'omessa valutazione della continuazione per gruppi di reati, in particolare tra quelli commessi nel 2019 e nel 2023, ritenuti più vicini territorialmente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fatto corretta applicazione dei principi in tema di reato continuato, escludendo la programmazione originaria comune in relazione ai reati commessi a distanza di molti anni e in regioni diverse, con modalità sempre differenti e organizzazione occasionale legata a circostanze contingenti. Ha giudicato manifestamente infondata anche la doglianza sulla tossicodipendenza, osservando che tale stato non comporta automaticamente la continuazione, ma può rilevare solo se sussistono anche gli ulteriori indici della programmazione unitaria, qui esclusi. È stata reputata infondata anche la censura sulla continuazione per gruppi di reati, perché la motivazione sulla forte distanza spazio-temporale valeva pure per i fatti del 2019 e del 2023. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671, comma 1, c.p.p.

    modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49

    la disciplina della continuazione in sede esecutiva consente di valorizzare lo stato di tossicodipendenza solo come possibile indice, non come automatica prova dell'unicità del disegno criminoso.

  • legge 21 febbraio 2006, n. 49

    riforma richiamata per sottolineare che la tossicodipendenza non determina di per sé il riconoscimento della continuazione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    impone l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, per tutelare la riservatezza.

  • art. 616 c.p.p.

    è il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074

    richiamata come principio di riferimento sulla verifica dell'unicità del disegno criminoso, che richiede elementi concreti di programmazione originaria e non la sola analogia dei reati o il movente economico.

  • Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Rv. 275420

    lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione

    la tossicodipendenza può avere rilievo solo se accompagnata dagli ulteriori indici della continuazione; da sola non basta.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare la sanzione economica in Cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso richiede la prova di una programmazione originaria, sia pure generica, e non può fondarsi sulla sola contiguità tra reati analoghi o sulla comune finalità di profitto.
  • La distanza temporale marcata, la distanza geografica tra i fatti, la diversità dei titoli di reato e l'uso di modalità esecutive sempre differenti sono indici idonei a escludere la continuazione, specie quando i fatti risultino organizzati in modo occasionale e in relazione a circostanze contingenti.
  • Lo stato di tossicodipendenza non determina automaticamente la continuazione: può costituire un elemento indiziario favorevole solo se i reati risultano effettivamente collegati e dipendenti da tale stato e se sussistono anche gli altri indici della programmazione unitaria.
  • La richiesta di continuazione può essere esaminata anche per gruppi di reati, ma la motivazione che escluda l'unicità del disegno criminoso per la forte distanza spazio-temporale tra le condotte può valere anche rispetto a singoli sottogruppi di fatti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativiCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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