Cassazione Penale, Sentenza n. 35133/2023 del 21/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che, ex art. 324 c.p.p., aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (9/3/2023) relativo al delitto di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il Procuratore contestava la motivazione del riesame sul profilo soggettivo del reato, sostenendo che il consulente fiscale (Messina), avendo inoltrato modelli F24 contenenti compensazioni di crediti IVA inesistenti per conto della società "Mersol s.r.l.", avrebbe potuto e dovuto accertare la veridicità dei crediti (anche mediante accesso a banche dati dell'Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio) e che, in difetto di tali controlli, sarebbe configurabile la responsabilità anche a titolo di dolo eventuale. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e chiedeva annullamento con rinvio dell'ordinanza del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il sindacato della Cassazione sulle misure reali è limitato alla verifica di violazione di legge, intesa anche come inesistenza o mera apparenza della motivazione. Il provvedimento impugnato presentava una motivazione effettiva e congrua sul punto centrale (il dolo): il Tribunale del riesame ha evidenziato l'assenza di elementi probanti della consapevolezza del Messina (conversazioni, dichiarazioni, documenti che attestino partecipazione al disegno fraudolento), il solo inoltro di tre modelli F24 non è sufficiente a dimostrare partecipazione consapevole; il numero e gli importi dei modelli (uno rilevante, due modesti), la cessazione immediata del rapporto professionale e l'assenza di ruoli dell'indagato negli atti preordinati alla frode hanno giustificato la negazione del profilo soggettivo. La Corte ha anche ricordato che il riesame può escludere il dolo solo se emergono indici negativi chiari ed evidenti; la Corte di legittimità non è autorizzata a riesaminare il materiale istruttorio nel merito in questa sede. Pertanto il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
Riferimento alla fattispecie penale contestata (frode fiscale/compensazioni illecite). La Corte ha valutato il profilo soggettivo richiesto da tale norma e ha ritenuto non provata la consapevolezza dell'illecito da parte del consulente fiscale.
Norma che disciplina il riesame del sequestro preventivo; qui citata come fondamento dell'impugnazione originaria proposta dall'indagato davanti al Tribunale del riesame.
Limita il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali alla sola violazione di legge, intesa anche come inesistenza o mera apparenza della motivazione. La Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso, rilevando che non sussisteva un vizio di tal genere nella motivazione del riesame.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli)
Richiamata come principio sul significato della violazione della motivazione ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure reali.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci)
Richiamata per il principio secondo cui il giudice del riesame può negare il profilo soggettivo del reato solo se sono emersi indici negativi del tutto evidenti (apprizzabili ictu oculi).
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari reali il sindacato è limitato alla valutazione di violazione di legge o di totale assenza/mera apparenza della motivazione: non è consentito un nuovo esame integrale del materiale probatorio.
- Per il reato relativo a compensazioni fiscali (art. 10-quater d.lgs. n.74), la mera esecuzione tecnica di adempimenti (es. inoltro di modelli F24) non determina automaticamente la responsabilità penale del professionista: occorrono elementi che provino la consapevolezza o la partecipazione al disegno fraudolento.
- Il giudice del riesame può escludere il dolo solo quando emergano indici negativi chiari ed evidenti (ictu oculi); in assenza di tali indici la misura cautelare reale non è giustificata sul profilo soggettivo.
- Al pubblico ministero spetta provare, anche con elementi concreti (comunicazioni, ruoli nei rapporti contrattuali, pattern di comportamenti), che il professionista abbia consapevolmente favorito la frode; deduzioni generiche o basate su mera probabilità sono insufficienti in sede cautelare.
- Per i professionisti fiscali è consigliabile documentare le verifiche effettuate (accessi alle banche dati, richieste di documentazione al cliente, note interne) e, in caso di anomalia, interrompere il rapporto e formalizzare la propria posizione, per ridurre il rischio di responsabilità penale.
- In sede di impugnazione da parte del Pubblico Ministero bisogna puntare su errori di diritto o di motivazione qualificabili come tali, non sul rinnovato esame degli elementi di fatto che sono riservati al giudice del merito o del riesame.
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