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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00806/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara de plano l'inammissibilità del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'interessato propone ricorso straordinario avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva già dichiarato inammissibile un suo precedente ricorso. La Corte rileva due autonome ragioni di inammissibilità: in primo luogo, il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, mentre il ricorso per cassazione, anche se straordinario ex art. 625-bis c.p.p., deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità; in secondo luogo, l'atto è descritto come confuso, prolisso, disordinato e caotico, dunque non idoneo a ricondurre le doglianze entro i canoni dei vizi di legittimità deducibili ex art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto resta soggetto alle regole di sottoscrizione del ricorso per cassazione e non può essere proposto personalmente dalla parte.

  • art. 613 c.p.p.

    Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso deve articolarsi in censure riconducibili in modo ordinato e ragionato ai vizi di legittimità deducibili; un'esposizione confusa, generica e caotica rende l'atto inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte può dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., imponendo la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori abilitati davanti alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, compreso quello straordinario ex art. 625-bis c.p.p., non è proponibile personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore munito di speciale abilitazione dinanzi alla Corte di cassazione.
  • Un ricorso per cassazione redatto in forma confusa, prolissa, disordinata e caotica è inammissibile quando non consente di individuare con chiarezza le censure e di ricondurle ai vizi di legittimità tipizzati dall'art. 606 c.p.p.
  • Quando la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per ragioni imputabili al ricorrente, può porre a suo carico le spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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