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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30490/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di Trawally Essa e di Sow Jibbi avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. I ricorrenti contestavano, da un lato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro, per Trawally Essa, la violazione di legge e il vizio di motivazione per asserito difetto di correlazione tra accusa e sentenza, con particolare riguardo alla mancata individuazione del segmento di azione a lui riferibile e alla mancata valutazione di tale profilo nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto inoltre infondata la censura sulla pena, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione del trattamento sanzionatorio e l'assenza di illogicità o arbitrarietà nella motivazione, fondata sulle modalità del fatto in concorso e sull'assenza di resipiscenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che la doglianza di entrambi gli imputati sul diniego delle attenuanti generiche era manifestamente infondata, perché il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti, essendo sufficiente un riferimento congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi. Ha poi ritenuto che i primi due motivi del ricorso di Trawally Essa sul preteso difetto di correlazione tra accusa e sentenza fossero meramente riproduttivi di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazione corretta. Infine ha escluso ogni vizio nella determinazione della pena, trattandosi di valutazione rimessa al giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., adeguatamente motivata in relazione alla gravità della condotta concorrente, all'aggressione con spray al peperoncino e all'assenza di resipiscenza. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    È richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato quale criterio di commisurazione della pena, la cui applicazione è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per illogicità o arbitrarietà.

  • Cassa delle ammende

    È indicata come destinataria della somma di euro tremila posta a carico dei ricorrenti a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi.
  • La censura di difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in sede di legittimità, non può consistere in una mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua.
  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ex artt. 132 e 133 c.p. e non è censurabile in cassazione se non quando sia frutto di mero arbitrio, di illogicità manifesta o di motivazione del tutto insufficiente.
  • In un reato commesso in concorso, la responsabilità di ciascun concorrente si estende all'intero fatto di reato ai fini della valutazione penale, compreso il computo della pena, quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente del contributo e delle modalità complessive della condotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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