Cassazione Penale, Sentenza n. 20353/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (anni d'imposta 2010-2012) contestando: (i) vizio di motivazione e travisamento delle prove, con specifico riferimento alla testimonianza di Iacobelli, agli allegati della relazione di polizia giudiziaria, al materiale fotografico e alla consulenza tecnica; (ii) mancato superamento della soglia della certezza richiesto dall'art. 533 c.p.p., sostenendo che gli imputati potevano essere vittime di un raggiro da parte delle società emittenti; (iii) violazione dell'art.129 c.p.p. per omessa declaratoria di prescrizione dei reati relativi all'anno d'imposta 2010 (per Pelletteria Saba s.r.l. e Pelletteria Saba s.n.c.).
La decisione
La Cassazione ha disposto: (a) annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di Salerno Renata perché i reati sono estinti per morte dell'imputata (decesso 02/08/2022); (b) accoglimento parziale del ricorso di Ballerini Bruno con riferimento al motivo di prescrizione: ha dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi al capo B (anno 2010, prescrizione 22/09/2021) e, limitatamente all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, il capo A relativo all'anno d'imposta 2010 (prescrizione 27/09/2021), annullando senza rinvio tali parti; (c) per i residui reati relativi agli anni 2011 e 2012 ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi di merito proposti dal Ballerini, confermando la valutazione probatoria della Corte d'appello; (d) ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in rapporto alla parziale declaratoria di estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che incrimina la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha applicato tale norma ai capi di imputazione e ha riconosciuto la prescrizione per l'anno 2010 in relazione a questa fattispecie
art. 17 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato per la determinazione del termine prescrizionale a partire dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; la Corte ha calcolato la prescrizione dei reati specifici secondo questa norma
Richiamato in relazione alle pene accessorie applicate con la condanna; la Corte mantiene la rilevanza delle pene accessorie insieme alla valutazione delle condanne non estinte
Richiamato dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione e alle modalità di valutazione del materiale probatorio; la Corte di legittimità ha ritenuto però non manifestamente illogica la motivazione del giudice di merito
Norma relativa al principio della condanna solo 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ha ricordato che l'introduzione di tale principio non altera la portata del controllo di legittimità sulla motivazione e che la duplictà di ricostruzioni non determina necessariamente vizio se adeguatamente esaminata dal giudice di merito
Norma sulla estinzione del reato per morte dell'imputato; applicata per l'annullamento senza rinvio nei confronti di Salerno Renata
art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
Permette il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo di cassazione relativo alla prescrizione anche se la causa estintiva non era stata sollevata nei precedenti gradi
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue i reati e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- La prescrizione maturata prima della pronuncia di appello può essere fatta valere in Cassazione e comportare l'annullamento senza rinvio delle parti estinte; il ricorso per cassazione che deduca la prescrizione è ammissibile anche se tale eccezione non era stata sollevata nei gradi precedenti
- In giudizio di legittimità non è consentito un nuovo sindacato di merito: censure generiche o mera riproposizione delle stesse doglianze già affrontate in appello sono spesso dichiarate inammissibili o manifestamente infondate se la motivazione di merito è congrua
- Il principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" non modifica il campo di intervento della Cassazione sulla valutazione della motivazione; la presenza di ricostruzioni alternative non costituisce automaticamente vizio se il giudice di merito ha compiuto una valutazione motivata
- Nel caso di condanna cumulativa per più reati, l'ammissibilità dell'impugnazione con riguardo a qualche capo non crea automaticamente un valido rapporto processuale per tutti i capi: per capi per i quali l'impugnazione è inammissibile resta ferma la possibilità di non rilevare prescrizioni sopravvenute dopo l'appello
- Le doglianze sulla qualificazione delle prove (es. attendibilità di testimoni, valutazione di documentazione tecnica, fotografie) richiedono una specifica ed adeguata motivazione per essere accolte in sede di legittimità; l'assenza di tale motivazione rende la censura debole
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