Cassazione Penale, Sentenza n. 16500/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/10/2022 che aveva accolto il reclamo dell'Amministrazione Penitenziaria contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 22/03/2022 che aveva annullato la sanzione disciplinare inflitta a GRINER. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 81 d.P.R. n. 230/2000: la contestazione dell'addebito e la convocazione davanti al Consiglio di Disciplina non sono state effettuate nelle forme e nei termini previsti; in particolare la convocazione per l'udienza è risultata effettuata lo stesso giorno, per cui il detenuto non ha potuto avere contezza della convocazione né predisporre una difesa e non ha consapevolmente rinunciato a partecipare.
La decisione
Il ricorso è ritenuto fondato. La Corte ha ritenuto che la procedura disciplinare fosse affetta da nullità per la mancata garanzia del diritto di difesa (contestazione/convocazione irregolari e termine non congruo). Ha escluso la sanatoria prevista dagli artt. 182, commi 2 e 3, c.p.p., poiché il rifiuto del detenuto di partecipare a un'udienza convocata ad horas dimostra assenza di consenso e non può sanare il vizio procedurale. Conseguentemente l'ordinanza impugnata del 06/10/2022 è annullata senza rinvio; resta quindi intatto l'effetto di invalidità del procedimento disciplinare e della sanzione impugnata.
Norme richiamate
art. 81, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
"sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto" (comma 2) e convocazione del detenuto o del Consiglio di Disciplina entro dieci giorni dalla contestazione (comma 4)
La norma impone la contestazione formale e la convocazione nei termini per garantire il diritto di difesa; la sua inosservanza comporta la nullità del procedimento disciplinare.
Regole Penitenziarie Europee (Raccomandazione 2006/2 del Comitato dei Ministri), regola n. 59
I detenuti accusati devono essere informati in dettaglio e in una lingua che comprendono sulle accuse; avere tempo e mezzi adeguati per preparare la difesa; poter difendersi da soli o con assistenza legale; ottenere presenza e interrogatorio dei testimoni; avere assistenza gratuita di un interprete se necessario.
Le regole sottolineano il principio che la comunicazione chiara dell'addebito e il tempo per difendersi sono requisiti minimi essenziali che il procedimento disciplinare deve rispettare.
art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
La Corte esclude l'applicabilità della sanatoria prevista da tale articolo quando il mancato rispetto delle garanzie procedurali è tale da dimostrare assenza di consenso del reo a celebrare l'udienza; il mero rifiuto di partecipare non può sanare la nullità che lede il diritto di difesa.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. Sez.1, n.16914/2017; Sez.1, n.30038/2020)
La giurisprudenza afferma che deve intercorrere un ragionevole lasso di tempo tra contestazione e udienza per consentire la difesa; la mancata previa contestazione nelle forme previste invalida il provvedimento disciplinare.
Massime di principio
- La contestazione formale dell'addebito e la convocazione a difesa devono essere effettuate con preavviso sufficiente: una convocazione 'ad horas' non è congrua e può determinare la nullità del procedimento disciplinare.
- Il mancato ricevimento della convocazione o l'assenza di consapevole rinuncia alla partecipazione non sono sanati dal rifiuto a partecipare: il rifiuto può anzi dimostrare la mancanza di consenso e aggravare il vizio procedurale.
- Le Regole Penitenziarie Europee (regola 59) sono orientamento vincolante di principio: il detenuto deve essere informato chiaramente e avere tempo e mezzi adeguati per organizzare la difesa.
- La sanatoria prevista dagli artt. 182 c.p.p. non si applica quando la nullità attiene alla lesione del diritto di difesa e non è frutto di un consenso effettivo dell'incolpato.
- In casi simili il giudice tende ad annullare il provvedimento disciplinare quando emergano vistose irregolarità procedurali nella fase di contestazione e convocazione, senza sempre disporre rinvio, se la nullità è insanabile nel merito.
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