Cassazione Penale, Sentenza n. 35535/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza limitatamente all'omesso raddoppio della sanzione amministrativa accessoria. Ha ritenuto applicabile il raddoppio per legge e ha rideterminato la durata della sospensione della patente da un anno a due anni (raddoppio).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per non aver disposto il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante il veicolo fosse risultato di proprietà di terzi estranei al reato; detta circostanza era stata riconosciuta in sentenza e giustificava la mancata confisca del mezzo.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) Codice della Strada
La Corte interpreta la norma nel senso che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente va raddoppiata quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato
art. 186, comma II-quater Codice della Strada
le disposizioni relative alle sanzioni di cui ai commi due e due bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti
La disposizione si applica anche alle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), pertanto il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria è dovuto anche nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti
Massime di principio
- Se il veicolo è di proprietà di persona estranea al reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente va raddoppiata ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.
- Il raddoppio della sanzione accessoria si applica anche quando la pena è stata determinata su richiesta delle parti (patteggiamento), in base all'art. 186, comma II-quater.
- Quando la mancata applicazione del raddoppio è una mera omissione aritmetica o di calcolo riconoscibile dagli atti, la Cassazione può correggere direttamente senza rinvio, dato che non richiede valutazioni di merito né esercizio di discrezionalità.
- È importante che la proprietà del veicolo sia adeguatamente accertata e documentata nel processo: il riconoscimento in sentenza che il mezzo appartiene a terzi è sufficiente per attivare il raddoppio della sanzione accessoria.
- In casi analoghi il pubblico ministero può proporre ricorso per la cassazione chiedendo il raddoppio quando rilevi omissioni normative relative all'accessorio, e il giudice di legittimità può disporre l'annullamento limitato alla parte affetta da errore senza rinvio se la correzione è puramente automatica.
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