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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48899/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di appello che, riformando parzialmente l'assoluzione di primo grado agli effetti civili, la ha ritenuta responsabile e condannata al risarcimento per il reato di minaccia (fatto del 8/02/2010). Il motivo unico dedotto in cassazione è che la prescrizione del reato sarebbe maturata "prima del giudizio di appello", con conseguente estinzione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso era stato proposto solamente da Zabarino (mentre un altro nominativo risultava interlineato) e, soprattutto, ha spiegato che la prescrizione estintiva del reato rileva solo in relazione agli effetti penali e non impedisce che, a seguito dell'impugnazione promossa dalla parte civile, il giudice d'appello possa accertare la responsabilità limitata agli effetti civili e condannare l'imputato al risarcimento del danno. Perciò l'eccezione di prescrizione non ha inciso sulle statuizioni civili riformate in appello. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con liquidazione del Tribunale di Firenze ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • legge n. 176/2020, art. 23 comma 8

    Riferimento alla modalità di trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la causa è stata trattata nelle forme previste da tale disposizione.

  • Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022 (D'Isa, Rv. 282689 - 01)

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui, anche se è intervenuta la prescrizione del reato, il giudice d'appello può valutare l'impugnazione della parte civile e dichiarare la responsabilità limitata agli effetti civili con condanna al risarcimento.

  • Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019 (De Falco, Rv. 277760)

    Giurisprudenza richiamata in relazione alle modalità di rimborso delle spese a favore dell'erario e alla liquidazione delle spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 110 comma 3

    Norma richiamata per il versamento delle somme dovute dall'imputato all'erario in favore delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • D.P.R. n. 115/2002, artt. 82 e 83

    Norme richiamate in ordine alla liquidazione, da parte del Tribunale di Firenze con separato decreto, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

Massime di principio

  • La prescrizione estintiva del reato incide sugli effetti penali ma non impedisce che, su impugnazione promossa dalla parte civile, il giudice d'appello accerti la responsabilità limitata agli effetti civili e condanni al risarcimento dei danni.
  • Quando la parte civile impugna un'assoluzione, l'appello può portare a una riforma «solo agli effetti civili», indipendentemente dall'eventuale estinzione del reato in sede penale.
  • In sede di cassazione è rilevante verificare la regolarità formale del ricorso (soggetti che effettivamente hanno conferito procura); nomi interlineati o procure mancanti possono incidere sull'ammissibilità.
  • Il ricorrente inammissibile può essere condannato alle spese processuali, al versamento di somme alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione a cura del tribunale competente.
  • È opportuno, in casi simili, che la difesa verifichi e documenti la tempestività e la sussistenza di eccezioni processuali (es. prescrizione) già nei gradi precedenti e che il potere di impugnare sia esercitato correttamente da tutti i soggetti interessati (procure regolarmente sottoscritte).

Testo integrale

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