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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1834/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 617-bis, commi 1 e 2, e 623-bis cod. pen., sostenendo che la radio sequestrata fosse un comune apparecchio lecitamente in commercio e di libera vendita e, pertanto, non rientrasse nella nozione normativa di "apparato" finalizzato all'intercettazione. Ha altresì dedotto che non fosse stata dimostrata l'idoneità dell'apparecchiatura a sintonizzarsi sulle frequenze delle forze dell'ordine e che non vi fosse stata alcuna predisposizione strumentale diretta all'intercettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 617-bis cod. pen. è un reato di pericolo che punisce l'installazione o la messa in opera di apparecchi idonei all'intercettazione, anche se non vi sia stata una intercettazione effettiva, salvo il caso di inidoneità assoluta degli apparecchi. Nel caso concreto la radio sequestrata aveva un selettore di frequenze idoneo a captare le trasmissioni non criptate in uso alle forze dell'ordine e, soprattutto, è stata ritrovata insieme ad un'agenda contenente un lungo elenco di frequenze delle forze di polizia, indizio della capacità e dell'intento. La censura sull'inidoneità assoluta è stata ritenuta congetturale e fondata su fatti di merito non previamente dedotti in appello; inoltre la condotta di disfarsi dello zaino durante l'inseguimento rafforza il nesso di responsabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 617-bis cod. pen.

    Delitto strutturato come reato di pericolo: punisce l'installazione o la messa in opera di apparecchi, strumenti o loro parti idonei ad intercettare o ad impedire comunicazioni. Per la configurabilità del reato rileva l'attività di installazione e l'idoneità dell'apparato, non la concreta intercettazione, salvo inidoneità assoluta.

  • art. 623-bis cod. pen.

    Estende le disposizioni relative alle comunicazioni e conversazioni (anche telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche) a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati; applicata per qualificare l'uso di apparecchi radio atti a captare trasmissioni delle forze di polizia.

  • art. 8, L. n. 547/1993 (modifica)

    Norma citata come fonte della estensione di tutela prevista dall'art. 623-bis verso qualsiasi trasmissione a distanza di suoni o immagini, confermando l'ampiezza soggettiva e tecnologica della fattispecie protetta.

Massime di principio

  • L'art. 617-bis è un reato di pericolo: non è necessario provare che l'apparecchio abbia effettivamente intercettato comunicazioni, basta la messa in opera o il possesso di apparecchiature idonee salvo prova di inidoneità assoluta.
  • La prova dell'idoneità dell'apparato può essere costituita non solo da caratteristiche tecniche dell'apparecchio ma anche da elementi circostanziali (es. materiale con frequenze annotate, selettori di frequenza, modalità di occultamento, comportamento dell'imputato).
  • Contestazioni tecniche sulla presunta inidoneità dell'apparecchio sono questioni di merito che devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di giudizio nei quali è possibile il sindacato sulle prove (e possono richiedere accertamenti peritali).
  • Comportamenti come il disfarsi dell'oggetto al momento del controllo o la fuga possono essere valutati come indizi rilevanti di volontà e consapevolezza del possesso e della funzione illecita dell'apparato.
  • Per difendersi efficacemente in simili ipotesi è strategico chiedere accertamenti tecnici (perizia) sull'effettiva capacità dell'apparato di sintonizzarsi sulle frequenze contestate, eccepire immediatamente vizi nella catena di custodia e sollevare in tempo utile ogni censura di merito.

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