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Ordinanza

Ordinanza n. 291/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto dirigenziale n. 2444 del 9 febbraio 2026, conosciuto dalla ricorrente lo stesso giorno, con cui la Regione ha ritenuto non finanziabile, attribuendo 52 punti (anziché 80), la domanda di aiuto presentata da Sesta Ora Società Agricola s.r.l. in relazione al Bando regionale per l’intervento SRD03, approvato con decreto n. 25421 del 18 novembre 2024 e del decreto dirigenziale n. 4239 del 2 marzo 2026, comunicato il 2 marzo 2026, con cui la Regione - in parziale modifica del provvedimento del 9 febbraio 2026 - ha riconosciuto alla domanda presentata da Sesta Ora i 15 punti relativi al Criterio IV, Tipologia lettera A), attribuendole, quindi, 67 punti e collocando la domanda, comunque, tra quelle non finanziabili, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202600808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti dirigenziali regionali che hanno attribuito alla domanda di aiuto un punteggio insufficiente e l'hanno collocata tra quelle non finanziabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale del 9 febbraio 2026, che aveva attribuito alla domanda di aiuto 52 punti anziché 80, nonché il successivo decreto del 2 marzo 2026, con cui la Regione ha parzialmente modificato il primo provvedimento riconoscendo 15 punti relativi al Criterio IV, Tipologia A), per un totale di 67 punti, confermando tuttavia il collocamento della domanda tra quelle non finanziabili. Le censure riguardano l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del bando regionale relativo all'intervento SRD03, la corretta qualificazione della documentazione prodotta e delle tipologie di investimento ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità. In sede cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che le plurime censure richiedano un'interpretazione delle disposizioni del bando e una verifica della corretta qualificazione della documentazione e degli investimenti, con valutazioni complesse e approfondimenti istruttori incompatibili con il sindacato sommario proprio della fase cautelare. Ha inoltre escluso, allo stato, la sussistenza di un periculum in mora imminente e irreversibile, poiché l'istruttoria delle domande non era ancora conclusa, i fondi non risultavano integralmente distribuiti né attualmente esposti al rischio di esaurimento e la Regione aveva precauzionalmente accantonato le somme necessarie al finanziamento dell'intervento della ricorrente. Ogni ulteriore valutazione sul merito è rimasta impregiudicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la ricorrenza dei relativi presupposti, valutati secondo il carattere sommario e incidentale della fase; nel caso concreto il TAR ha escluso sia un pregiudizio imminente e irreversibile sia elementi sufficienti per una decisione cautelare sulle complesse questioni di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le censure che richiedono un'interpretazione complessa della lex specialis e approfondimenti istruttori sulla qualificazione della documentazione e degli investimenti possono essere rimesse alla fase di merito quando non risultano compatibili con il sindacato sommario proprio della tutela interinale.
  • Il periculum in mora è escluso, allo stato, quando l'istruttoria amministrativa e l'assegnazione dei contributi non sono ancora concluse, i fondi non risultano integralmente distribuiti o attualmente esposti a esaurimento e l'amministrazione ha accantonato precauzionalmente le somme necessarie al finanziamento dell'intervento controverso.
  • L'accantonamento precauzionale delle risorse da parte dell'amministrazione può escludere l'attualità e l'irreversibilità del pregiudizio economico prospettato dal partecipante a un bando di finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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