Cassazione Civile, Ordinanza n. 16120/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta conforme ai requisiti di cui all'art. 390, comma 2, c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non essendovi state difese degli intimati, la Corte non ha provveduto sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La parte soccombente nel procedimento davanti al Giudice di Pace di Bologna ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza resa il 23 settembre 2024 nel procedimento RG n. 6520/2023. Gli intimati erano una compagnia assicurativa e due ulteriori soggetti, che tuttavia non hanno depositato difese. Prima della decisione sul regolamento, la ricorrente e il difensore hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
ha disciplinato la trattazione del ricorso in adunanza camerale
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta idonea perché conforme ai requisiti previsti dalla norma
ha costituito il presupposto per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in conseguenza della rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dalla parte e dal difensore e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, quando gli intimati non abbiano svolto difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- La declaratoria di estinzione assorbe ogni valutazione sul merito del regolamento di competenza proposto.
Come è indicizzato
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