Cassazione Civile, Sentenza n. 553/2020 del 15/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi all’ICI per gli anni d’imposta 2006 e 2007, riguardanti immobili situati nel porto franco di Trieste e adibiti a magazzini e depositi, accatastati nelle categorie A/10, C/2, D/7 e D/8. La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia, con sentenza n. 430/1/2014 depositata il 4 novembre 2014, ha riformato la decisione di primo grado e respinto l’appello della contribuente, ritenendo che la localizzazione nel porto non comportasse di per sé la classificazione in categoria E e che l’accatastamento già intervenuto escludesse l’esenzione invocata; eventuali contestazioni sulla rendita dovevano essere fatte valere in un distinto giudizio nei confronti dell’Agenzia del territorio. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) violazione del D.Lgs. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. b), e del D.L. 262/2006, art. 2, commi 40 e seguenti, sostenendo che gli immobili fossero privi di classificazione e rendita e dovessero essere ricondotti alla categoria E perché privi di autonomia funzionale e reddituale rispetto al terminal; 2) violazione della L. 84/1994, artt. 6, 16 e 18, per l’omessa considerazione della complementarietà dei locali rispetto alle attività portuali e dei vincoli derivanti dalla concessione e dall’autorizzazione a operare come terminalista; 3) omessa pronuncia sulla dedotta prevalenza della disciplina speciale relativa al porto franco, derivante dal Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 e dalle norme richiamate sul regime del porto, che, secondo la società, avrebbe escluso l’ICI quale gravame fiscale sulle merci in transito; 4) omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità dell’applicazione di una rendita presunta ai sensi del D.Lgs. 504/1992, art. 5, comma 4, asseritamente abrogato nel 2006; 5) omessa pronuncia sulle censure relative alla motivazione dell’avviso ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e della L. 296/2006, art. 1, comma 162. Il Comune ha proposto ricorso incidentale condizionato con tre motivi, lamentando l’omessa pronuncia su questioni relative alla riproposizione in appello delle eccezioni concernenti l’esenzione ICI del porto franco, l’applicazione della rendita presunta e il difetto di motivazione dell’atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso incidentale del Comune. Il primo motivo della società è stato dichiarato inammissibile: pur prospettato come violazione di legge, richiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze catastali; inoltre la contribuente non aveva trascritto né allegato le visure catastali e non aveva illustrato in modo specifico il contrasto tra la sentenza e le norme invocate. Le ulteriori censure non hanno colto la ratio decidendi: la CTR aveva fondato la decisione, in particolare, sul fatto che gli immobili risultavano accatastati negli anni 2005-2006 e che la rendita catastale costituiva dato vincolante nel rapporto ICI, contestabile mediante impugnazione dell’atto di classamento o di attribuzione della rendita, non nel giudizio contro l’avviso comunale. La ricorrente non aveva censurato specificamente tale autonoma ragione. La Corte ha inoltre rilevato che la precedente decisione relativa alla categoria E riguardava un atto di variazione del classamento del 2011 e non risultava dimostrato che avesse riguardato i medesimi immobili; essa era comunque successiva alla sentenza impugnata. Il ricorso incidentale del Comune è inammissibile perché diretto contro questioni sulle quali la CTR non aveva pronunciato, ritenendole assorbite: in assenza di soccombenza, mancava l’interesse a impugnare, ferma la possibilità di riproporre quelle questioni in caso di rinvio. La società è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato per entrambi i ricorsi, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione.
Il motivo per violazione di legge deve denunciare un errore nell’interpretazione della fattispecie astratta normativa; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze fattuali e probatorie.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.
La censura di violazione di legge è ammissibile solo se, oltre a indicare le norme asseritamente violate, espone argomentazioni specifiche, comprensibili ed esaustive che individuino il contrasto tra la decisione e la disciplina applicabile.
In materia di ricorso per cassazione, mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione del medesimo codice, art. 115, ma non anche con l’art. 360 c.p.c., n. 5.
La valutazione della capacità dimostrativa della prova è riservata al giudice di merito; è invece deducibile come violazione dell’art. 115 c.p.c. l’errore percettivo sul contenuto oggettivo di una prova, se la circostanza è stata oggetto di discussione.
Il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello. Esso è inammissibile per carenza di interesse avendo il Comune proposto censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il, presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza.
La parte integralmente vittoriosa in appello non può ricorrere incidentalmente su questioni assorbite e prive di statuizione sfavorevole; può riproporle al giudice di rinvio qualora la sentenza venga cassata.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4
la rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario per l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato
Nel rapporto relativo all’ICI la rendita catastale attribuita costituisce il dato presupposto per la determinazione dell’imposta; la sua contestazione deve essere rivolta contro l’atto catastale pertinente, non proposta incidentalmente impugnando l’avviso comunale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge riguarda l’erronea individuazione o interpretazione della fattispecie astratta; la contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove non è deducibile sotto tale veste.
- La censura di violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate e spiegare in modo specifico e comprensibile perché le affermazioni in diritto contenute nella sentenza siano incompatibili con esse; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La rendita catastale risultante dall’accatastamento costituisce, ai fini del rapporto ICI, un dato oggettivo vincolante per contribuente ed ente impositore. Le contestazioni sulla classificazione o sulla rendita devono essere rivolte contro il pertinente atto catastale e non possono essere introdotte incidentalmente nel giudizio di impugnazione dell’avviso ICI.
- Il ricorso incidentale, anche condizionato, richiede una soccombenza su una statuizione impugnabile. Non è ammissibile per contestare questioni rimaste assorbite o sulle quali il giudice non si è pronunciato, che potranno essere riproposte al giudice del rinvio se la sentenza viene cassata.
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